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Agenzie di Somministrazione lavoro adeguano il Ccnl alla legge di Bilancio 2022 per il trattamento di integrazione salariale

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Rapporto di lavoro, Contrattazione
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Agenzie di Somministrazione lavoro adeguano il Ccnl alla legge di Bilancio 2022 per il trattamento di integrazione salariale

giovedì, 24 marzo 2022

Assolavoro Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro e FeLSA CISL, Nidil CGIL e UILTemp hanno sottoscritto un accordo sindacale in data 15 marzo 2022 per l’adeguamento delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché degli accordi che disciplinano il FSBS e le relative prestazioni. Questi i capi interessati dall’accordo:

Art. 1. Novità legge di bilancio 2022

Le Parti convengono sulla necessità di adeguare il dettato contrattuale, nonché gli accordi istitutivi del FSBS, sulla base della disciplina normativa attualmente in vigore, introdotta dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2022. Il trattamento di integrazione salariale, la prestazione di un “assegno di integrazione salariale” (già TIS) a decorrere dal 1° gennaio 2022 vede l’anzianità minima di effettivo lavoro nel settore che i lavoratori somministrati devono possedere per la attivazione della procedura di assegno di integrazione salariale pari a trenta giorni.

Art. 2 Aspettativa non retribuita

Viene modificata la previsione del periodo di aspettativa non retribuita, consentendo la possibilità, , di estendere tale periodo oltre la durata massima prevista di 4 mesi fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, in questo caso unicamente a discrezione dell'Agenzia e su richiesta del lavoratore (art. 32 CCNL 15 ottobre 2019).

Art. 3 Modifica alla procedura in mancanza di occasioni di lavoro

Qualora nei 60 giorni fine mese dalla data certa di attivazione le Parti non si siano incontrate per la sottoscrizione dell’accordo individuale di MOL (o comunque l’accordo non sia stato ancora sottoscritto) in quanto la procedura è sospesa per una delle casistiche previste, tale periodo di sospensione deve considerarsi neutro e pertanto non computabile ai fini delle citate tempistiche utili alla sottoscrizione dell’Accordo. Qualora la procedura si concluda, per dimissioni del lavoratore, nell’arco dei 60 giorni fine mese dalla data certa di attivazione, la stessa si considera rendicontabile senza necessità di un accordo individuale. (art. 25 del CCNL 15 ottobre 2019)

 

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