Il sistema del reverse charge per le cessioni di tablet PC e laptop si applica alle sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio e, in considerazione la natura antifrode che lo caratterizza, prevale sul regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali e sul regime di “split payment” applicabile agli enti pubblici che agiscono in qualità di soggetti passivi.
A chiarirlo è la risposta n. 894 del 31 dicembre 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per dissipare i dubbi dell’istante in merito all’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, riguardante le cessioni di tablet PC e laptop.
Il primo chiarimento è relativo alle vendite effettuate nei confronti di soggetti passivi che si pongono come utilizzatori finali dei beni oggetto di fornitura.
Nel caso in cui tali beni vengano utilizzati in proprio come beni strumentali oppure concessi a terzi in leasing e/o a noleggio, l’Agenzia – in linea con le indicazioni rese nella circolare n. 21/E/2016 – ha precisato che l’obbligo di inversione contabile si applica alle sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio e che – come già puntualizzato dalla risoluzione n. 36/E/2011 – non sono previste eccezioni rispetto alla regola generale, né tantomeno la norma prevede una qualunque facoltà e/o un obbligo di verifica da parte del cedente rispetto allo specifico utilizzo del bene da parte del cessionario, non sussistendo, peraltro, l’obbligo, da parte del cedente, di acquisire una specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo.
Oggetto di chiarimento da parte della risposta n. 894/E/2021 sono anche le vendite effettuate nei confronti di esportatori abituali a fronte del rilascio della dichiarazione d’intento riferita a più operazioni, fino a concorrenza di un determinato importo complessivo.
La circolare n. 14/E/2015 ha chiarito che il regime di reverse charge prevale su quello di non imponibilità previsto, per gli esportatori abituali, dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, sicché l’Agenzia delle Entrate ha inteso dare continuità a questa posizione, ribadendo che il sistema dell’inversione contabile, attesa la natura antifrode che lo caratterizza, costituisce la regola prioritaria, applicabile anche con riguardo alle cessioni di tablet PC e laptop effettuate nei confronti degli esportatori agevolati.
Infine, l’ultimo chiarimento attiene alle vendite effettuate nei confronti degli enti della Pubblica amministrazione, nei cui confronti è applicabile il regime dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Anche per questa fattispecie, si tratta di stabilire quale sia il regime prevalente e, in proposito, la circolare n. 15/E/2015 ha precisato che, qualora l’acquisto del bene venga effettuato dall’ente pubblico in qualità di soggetto passivo e l’operazione rientri in una delle ipotesi riconducibili nell’ambito di applicazione del reverse charge, non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti.
Come sottolineato dalla risposta n. 894/E/2021, è senza dubbio onere dell’ente della Pubblica amministrazione, al fine della corretta applicazione dell’imposta, comunicare al fornitore che l’acquisto viene effettuato nell’ambito dell'attività commerciale, soggetta al regime del reverse charge, oppure che i beni acquistati sono destinati ad essere utilizzati nell’ambito della sfera istituzionale e sono, quindi, assoggettati al regime dello split payment.