Con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297, viene fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la misura del saggio degli interessi legali all’ 1,25% in ragione d’anno.
Secondo quanto previsto dall’articolo 1284 del codice civile il tasso legale, cioè il valore applicabile per il calcolo degli interessi legali, può essere modificato ogni anno con decreto pubblicabile non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il tasso si riferisce; tale modifica dev’essere calcolata sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato (con durata non superiore a dodici mesi) e tenendo conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno.
Di tale tasso si dovrà tener conto anche in funzione della riduzione massima delle sanzioni civili così come prevista dall’articolo 116 della Legge n. 388/2000 e per il calcolo degli importi dovuti a titolo di interessi moratori in caso di ravvedimento operoso per le imposte versate in ritardo, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 472/1997), a tal proposito infatti i giorni di ritardo che combaceranno con il nuovo anno 2022 avranno applicato il nuovo tasso dell’1.25% mentre per quelli rientranti nel 2021 si continueranno a calcolare gli interessi secondo il precedente tasso dello 0.01%.