L’INPS, con Circolare 18 ottobre 2021, n. 154, fornisce istruzioni operative per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile (che prevedono il requisito della residenza in Italia del titolare) ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia.
Normativa
Si premette che il Regno Unito ha negoziato con l’Unione europea un accordo sulle modalità del recesso, al fine di garantire la protezione sociale reciproca dei cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito, nonché dei relativi familiari e la tutela, senza soluzione di continuità, dei diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale.
L’Accordo ha previsto un periodo di transizione, dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell’Unione europea ha continuato ad applicarsi al Regno Unito con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri.
I chiarimenti dell’INPS
Nel documento in esame, l’INPS interviene nuovamente riguardo l’Accordo di recesso (WA), del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’Unione europea, a seguito del termine del periodo di transizione (illustrato nella Circolare n. 16/2020). Vengono inoltre fornite precisazioni circa l’ambito di applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto.
In particolare, l’Istituto si occupa del riconoscimento delle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito. A tal fine, il possesso del documento di soggiorno in formato digitale è un diritto ma non un obbligo per questi cittadini.
Nel documento di prassi si osserva che devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, i quali mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono costituire un nuovo status di soggiorno, ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle prestazioni già in godimento.
E’ riconosciuto il diritto alle seguenti prestazioni:
- prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);
- assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
- prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).
A decorrere dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere presso la Questura di residenza un documento di soggiorno in formato digitale. Tale documento rappresenta un diritto per i cittadini del Regno Unito (se ricorrono le condizioni), ma non costituisce un obbligo.
I diritti acquisiti prima del recesso dall’Unione europea sono, infatti, garantiti dall’Accordo sulle modalità di recesso e non dal possesso del suddetto documento, potendo i cittadini britannici dimostrare di essere legalmente residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 anche tramite altri validi documenti di riconoscimento di cui risultino titolari.