Un Comune che eroga, nei limiti e con le modalità previste dall’ art. 54 del D.L. 34/2020, sovvenzioni una tantum ad attività economiche con sede operativa nel territorio comunale che abbiano subito gli effetti della chiusura o sospensione per effetto della normativa emergenziale, non deve applicare alcuna ritenuta poiché tale sovvenzioni sono fiscalmente esenti.
Con la Risposta ad interpello n. 629 del 28 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme erogate alle imprese in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In relazione al regime fiscale applicabile ai contributi in oggetto, l’art. 10-bis, c.1, D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) convertito con modificazioni dalla L. 176/2020, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Il presupposto per il regime di esenzione è che i contributi erogati come sostegno economico siano diversi da quelli esistenti prima della pandemia.
In applicazione del sopra citato articolo 10-bis del Decreto Ristori, le sovvenzioni una tantum non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto del 4 per cento prevista dall'art. 28, c. 2 del d.P.R. n. 600/1973.