E’ possibile godere delle detrazioni per spese di recupero edilizio ex art. 16-bis Tuir e delle detrazioni per interventi di risparmio energetico ex art. 14, c. 1 DL 63/2013, in relazione ad un immobile di categoria A/3 che al termine dei lavori sarà adibito a studio professionale, con cambio di destinazione d’uso nella categoria catastale A/10?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 611 del 17.9.2021 è negativa quanto alla detrazione per le spese di ristrutturazione e positiva quanto all’ecobonus.
In dettaglio, in ambito di detrazioni ex art. 16-bis Tuir, vale il principio in base al quale, ai fini della detrazione, gli interventi devono essere eseguiti su edifici residenziali o su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti; sono pertanto esclusi gli interventi realizzati su edifici o su parti di edifici non residenziali.
E’ possibile peraltro fruire della detrazione d'imposta anche in caso in cui gli interventi riguardino un immobile non residenziale che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori edilizi, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in abitativo (v. da ultimo circolare n. 7/E del 25 giugno 2021).
Non è però agevolabile il caso contrario, come quello in esame, nel quale l’immobile abitativo è destinato a diverso uso al termine dei lavori.
Spetta invece l’agevolazione “ecobonus” ex art. 14, c. 1 DL 63/2013, atteso che, a differenza della detrazione di cui all’articolo 16-bis del Tuir, la detrazione per spese per interventi di risparmio energetico si applica a tutti gli edifici esistenti, anche non "residenziali".
Ricordiamo che la detrazione per le spese per interventi di risparmio energetico ha un campo di applicazione molto ampio, in quanto riguarda tutte le categorie di immobili e non solo quelli residenziali.
Inoltre consiste in una detrazione sia dall’Irpef sia dall’Ires e, quanto all’ambito soggettivo, spetta sia alle persone fisiche sia ai soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni.
Infine, a seguito di un cambio di indirizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E/2020, l’ecobonus si applica a prescindere dalla qualificazione degli immobili d’impresa e pertanto non più solo agli immobili strumentali, come da interpretazione restrittiva precedentemente seguita dall’amministrazione finanziaria.