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Apparecchi ortodontici “invisalign” con Iva al 4%

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Apparecchi ortodontici “invisalign” con Iva al 4%

giovedì, 09 settembre 2021

Con la Risposta n. 575 del 30.08.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento per l’applicazione della corretta aliquota Iva alla cessione di apparecchi ortodontici per l’allineamento dei denti denominati invisalign. 

Il parere espresso dell’Agenzia delle Entrate parte dalla classificazione di tali dispositivi alla voce 90.21 del Capitolo 90 della Tariffa Doganale denominata “oggetti e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità”, e conseguentemente rientranti nel numero 30 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 633/1972, il quale dispone di assoggettare ad aliquota iva del 4% la cessione dei suddetti beni.

Per comprendere meglio l’importanza di tale conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate è necessario fare un passo indietro, ritornando alla Risposta 223 del 3 luglio 2019 con la quale la stessa Agenzia, esprimendo un proprio parere in riferimento a dispositivi medici muniti di batterie, funzionali al corretto allineamento dei denti, anch’essi rientranti nella voce doganale 90.19,  che oggi corrisponde alla voce doganale 90.21 della Tariffa vigente, dichiarava che la cessione di tali beni doveva scontare l’aliquota iva ordinaria del 22%, non potendo far rientrare tali dispositivi tra quelli inseriti al citato numero 30 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 633/1972.

Ciò aveva generato, sino ad oggi, parecchia confusione tra gli operatori, sulla corretta aliquota iva da applicare alla cessione/acquisto dei dispositivi medici ortodontici, allineatori trasparenti, molto utilizzati in ambito ortodontico. 

Se si considera che, nella maggior parte dei casi, tali prodotti vengono venduti da soggetti Comunitari, il problema circa la responsabilità dell’errore, cadeva principalmente sui soggetti nazionali (acquirenti) che ricevevano (e continueranno a ricevere) fatture senza iva, in quanto trattasi di cessione comunitaria; il potenziale errore nasce infatti nel momento in cui si deve procedere con l’integrazione del documento e nel successivo versamento dell’iva, e pertanto direttamente in capo agli operatori sanitari.

Da oggi finalmente è stato fugato ogni dubbio, dato il riferimento diretto ai dispositivi in questione, con la possibilità di rettificare, se ancora in tempo, eventuali errori commessi in sede di integrazione, registrazione e versamento della relativa iva.

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