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F.I.M.I.L.A. Fondo Integrativo Malattia e Infortuni per i Lavoratori Agricoli della Provincia di Perugia

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F.I.M.I.L.A. Fondo Integrativo Malattia e Infortuni per i Lavoratori Agricoli della Provincia di Perugia

martedì, 07 settembre 2021

Il 17 giugno 2021 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia, il quale, tra le tante novità, ha modificato il fondo integrativo Malattia ed infortunio per i lavoratori agricoli di Perugia.

 

FIMILA: le novità

Il 17 giugno 2021 è stato stipulato il Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della provincia di Perugia, il quale nell’allegato 1 ha modificato il regolamento di F.I.M.I.L.A. (Fondo Integrativo Malattia e Infortuni per i Lavoratori Agricoli della provincia di Perugia), stabilendo che tutti gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia, sia a tempo indeterminato che determinato, possono beneficiare di un'indennità giornaliera integrativa di quella a loro corrisposta dall'I.N.P.S. e/o dall'I.N.A.I.L., nelle seguenti misure:

1) Indennità di malattia:

a) nel caso di eventi di malattia della durata inferiore 5 giorni, per i 3 giorni di carenza sarà riconosciuto il 70% del salario giornaliero del lavoratoreal momento dell'evento. Nel caso di eventi di durata superiore a 6 giorni, per i 3 giorni di carenza sarà riconosciuto il 100% del salario giornaliero individuato come sopra;

b) per gli eventi di malattia, fatta salva la previsione di cui al punto precedente, il F.I.M.I.LA integrerà tutte le giornate indennizzate dall'I.N.P.S., fino al raggiungimento del 100% del salario giornaliero del lavoratore al momento dell'evento.

2) Indennità di infortunio:

per gli eventi di infortunio, il F.I.M.I.L.A. integrerà l'indennità erogata dall'I.N.A.I.L. e le 3 giornate di carenza fino al raggiungimento del 100% del salario giornaliero del lavoratore al momento dell'evento.

Le aziende hanno diritto a richiedere al F.I.M.I.L.A. il rimborso degli importi erogati per i 3 giorni di carenza.

3) Indennità di maternità obbligatoria:

per i periodi di maternità obbligatoria, il F.I.M.I.L.A. integrerà tutte le giornate indennizzate dall'IN.P.S. % fino al raggiungimento del 100% del salario giornaliero del lavorato  al momento dell'evento.

4) Indennità di maternità facoltativa:

per i periodi di maternità facoltativa, il F.I.M.I.L.A. riconoscerà un'integrazione una-tantum pari ad € 500,00. Per tale indennità viene previsto un tetto massimo di spesa di € 10.000,00 annue; oltre tale soglia il Comitato di Gestione si riserva di valutare l'ammissibilità delle domande sulla base della disponibilità finanziaria del Fondo.

5) Indennità Cassa Interazione:

per ogni giornata di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria Agricola (C.I.S.O.A.) o di Cassa integrazione in deroga, il F.I.M.I.L.A. integrerà tutte le giornate indennizzate dall'I.N.P.S. fino al raggiungimento del 100% del salario giornaliero del lavoratore al momento dell'evento, al netto dell'eventuale integrazione contrattuale erogata dall'azienda.

6) Assegno di solidarietà:

l'operaio licenziato per superamento del periodo di comporto o per inabilità al lavoro riconosciuta dagli Enti preposti, ha diritto ad un assegno di solidarietà pari ad € 500,00 mensili, per un periodo massimo di 6 mesi. In caso di ricollocazione, l'operaio ha obbligo di comunicarlo al F.I.M.I.L.A., che provvederà a sospenderne l'erogazione.

7) Assegno agli eredi:

in caso di decesso del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, è corrisposto un importo di € 3.000,00 complessivi, a favore del coniuge e/o dei figli del dipendente.

8) Borse di studio:

è istituito un contributo a favore del lavoratore/studente che abbia lavorato almeno 102 giornate nell'ultimo biennio, o del proprio figlio residente in Italia, che consegua il diploma di istruzione secondaria o di laurea o di laurea magistrale.

Il diploma deve essere conseguito con il risultato finale di almeno 90/100, in caso di diploma di istruzione secondaria, e di almeno 100/110 in caso di laurea o di laurea magistrale.

La borsa di studio verrà assegnata ai figli del dipendente che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria con un corso di studi regolare ed i diplomi di laurea con al massimo un anno di fuoricorso.

Il contributo previsto è pari a:

> € 800,00, per il conseguimento del diploma di laurea magistrale;

> € 600,00, per il conseguimento del diploma di laurea;

> € 400,00, per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria.

Le borse di studio verranno assegnate nel limite del budget annuale destinato a questa misura dal Comitato di Gestione del F.I.M.I.L.A., che provvederà anche a stilare il regolamento attuativo per l'erogazione delle borse per titoli conseguiti all'estero. Le domande andranno presentate tra l'1 ed il 31 dicembre di ogni anno, relativamente ai titoli conseguiti nell'anno.

Nel caso in cui la totalità delle domande presentate fosse superiore al budget stabilito, l'importo delle singole borse di studio verrà riproporzionato di conseguenza.

Ai dipendenti, richiedenti le indennità di cui ai punti 1), 2) e 5), che hanno ricevuto un'indennità INPS o INAIL già pari alla retribuzione giornaliera come sopra individuata, il F.I.M.I.L.A. erogherà comunque un'integrazione giornaliera pari ad € 8,00.

Le indennità di cui ai punti 1) e 2) saranno corrisposte dal primo al 180º giorno del periodo, Il Comitato di Gestione si riserva la valutazione delle situazioni particolari del lavoratore interessato per deliberare l'eventuale erogazione delle indennità, in deroga al periodo di 180 giorni.

Il Comitato di Gestione alla fine di ogni anno, valutata la consistenza del fondo cassa del F.I.M.I.L.A., potrà individuare un budget di spesa da destinare ad attività di formazione e/o informazione in materia di lavoro e sicurezza, nonché a favore di prestazioni sociali diverse da quelle già individuate.

Ai fini del calcolo delle indennità previste dal presente regolamento, il salario giornaliero del lavoratore al momento dell'evento è calcolato nel seguente modo: nel caso degli OTI, è pari alla retribuzione mensile divisa per il coefficiente 26; nel caso degli OTD, è pari alla retribuzione oraria moltiplicata per il coefficiente 6,50.

 

Rimborso alle aziende delle indennità anticipate

Nel caso di anticipo dell'indennità F.I.M.I.L.A. da parte delle aziende ai propri dipendenti, l'erogazione delle indennità può essere versata direttamente al datore di lavoro. Alla domanda di integrazione, presentata dall'Azienda sull'apposita modulistica e controfirmata dal lavoratore, dovrà essere allegata oltre a copia dei documenti ordinariamente previsti, anche copia del cedolino paga dal quale risulti l'erogazione dell'anticipo per un importo almeno pari a quello dell'indennità F.I.M.I.L.A.. In tali casi, l'assoggettamento a ritenuta IRPEF di tale indennità è effettuato direttamente dal datore di lavoro medesimo.

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