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Rivalutazione gratuita beni d'impresa settore alberghiero e termale

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Rivalutazione gratuita beni d'impresa settore alberghiero e termale

lunedì, 05 luglio 2021

Con la Risposta a interpello 30 giugno 2021, n. 450, dell’Agenzia Entrate fornisce chiarimenti sulla rivalutazione gratuita dei beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale.

Il quesito

Nel caso in esame, la società istante svolge come attività principale l’attività immobiliare, ma cura anche il coordinamento delle proprie partecipazioni, in quanto holding di un gruppo che si occupa, tra l’altro, della gestione indiretta di aziende alberghiere.

La società ha acquistato interamente nel 2010 le partecipazioni di due imprese del gruppo che gestivano due diversi alberghi. Successivamente, acquisiva, per effetto di scissione, anche gli immobili utilizzati come alberghi, mentre le società mantenevano i rispettivi rami aziendali alberghieri e sottoscrivevano, con l’istante, un contratto di locazione per i suddetti immobili diventati di proprietà dell’istante a seguito della scissione.

Tali fabbricati sono iscritti nelle immobilizzazioni e sono sistematicamente ammortizzati dalla capogruppo che li ha acquisiti.

L'istante chiede quindi se possa avvalersi di quanto previsto dall'art. 6-bis del D.L. n. 23/2020, sia rivalutando che riallineando gratuitamente il valore fiscale dei due immobili (alberghi) locati alle società partecipate esercenti l'attività alberghiera, anziché versare l'imposta sostitutiva del 3%, ex art. 110 D.L. n. 104/2020, (cd. "Decreto Agosto"), convertito dalla legge  n. 126/2020, in vigore dal 14 ottobre 2020.

L’istante ritiene che, sulla scorta di quanto espresso nella Risposta n. 637/2020, sia la controllante che le controllate siano legittimate ad operare la rivalutazione, anche se la proprietà dell'immobile alberghiero e la gestione dell'azienda alberghiera non sono riconducibili alla medesima società.

Normativa

L’art. 6-bis del D.L. n. 23/2020 (legge n. 40/2020), ha introdotto – per i soggetti ivi indicati operanti nei settori alberghiero e termale – la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa, deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019; ne consegue che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio nel quale si deve procedere a detta rivalutazione è quello relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 e/o quello relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021.

Soluzione delle Entrate

Nel caso di specie, alla richiesta dell’istante è stato dato parere negativo.

Ciò in quanto, la società che svolge l'attività immobiliare e di holding di partecipazioni, sebbene proprietaria di alberghi concessi in locazione a soggetti operanti nel settore alberghiero, non può essere ammessa all'agevolazione che consente la rivalutazione e il riallineamento gratuiti delle strutture alberghiere (art. 6-bis D.L. n. 23/2020), trattandosi di una società che non effettua la gestione alberghiera e non risulta legittimata ad effettuare la rivalutazione in bilancio. Infatti, il beneficio in di cui trattasi è espressamente finalizzato a sostenere detti settori, consentendo esclusivamente per i soggetti operanti in tale ambito il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell'imposta sostitutiva. 

È quanto sostenuto dall'Agenzia, nonostante la recente disposizione di interpretazione autentica recata dal decreto Sostegni (art. 5-bis D.L. n. 41/2021) abbia chiarito la portata dell'ambito (soggettivo e oggettivo) dei benefici specificando che la disciplina agevolativa "si applica alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento".

Pertanto, conclude l’Agenzia, anche nel caso di specie non si può prescindere dal fare riferimento alla ratio dell'art. 6-bis, espressamente finalizzato a «sostenere i settori alberghiero e termale», consentendo esclusivamente per i soggetti «operanti nei settori alberghiero e termale» il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell'imposta sostitutiva. 

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