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Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno

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Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno

giovedì, 01 luglio 2021

L’Inail, con la Circolare n. 18 del 25 giugno 2021, comunica che dal 01/07/2021 sarà disponibile il nuovo servizio “Autoliquidazione ditte cessate” con cui i soggetti titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani potranno effettuare l’autoliquidazione in caso di cessazione dell’attività.

 

Il nuovo servizio sarà disponibile dal 1° luglio 2021 nel menu Autoliquidazione dei servizi online.

L’accesso al servizio è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione.

È possibile accedere al servizio anche contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività (cessazione codice ditta) da Denunce – Denunce di cessazione, tramite l’apposito link Autoliquidazione ditte cessate. Con il servizio Autoliquidazione ditte cessate, gli utenti, possono effettuare:

1. l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti;

2. il calcolo del premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti, che può essere sia a favore del soggetto assicurante che a favore dell’Inail con conseguente obbligo di pagamento.

 

Il servizio attualmente non comprende:

a) i soggetti assicuranti titolari di un codice ditta nel quale sono presenti esclusivamente posizioni assicurative navigazione (Pan) oppure posizioni assicurative navigazione e posizioni assicurative territoriali (Pan e Pat);

b) l’autoliquidazione dei contributi associativi. In entrambi i predetti casi continuano ad applicarsi le attuali modalità. Il servizio online Autoliquidazione ditte cessate rimane disponibile all’utente fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla Sede competente.

Si ricorda che nel caso in cui dai conteggi scaturisca un conguaglio di premio da versare, il relativo pagamento deve essere effettuato in unica soluzione in quanto non si applica il pagamento in quattro rate.

Qualora il sistema rilevi disallineamenti tra gli elementi di calcolo indicati dall’utente nel servizio e quelli presenti nell’archivio dell’Inail, un apposito messaggio avvisa l’utente e lo invita a riproporre l’autoliquidazione.

 

Presupposti per l’autoliquidazione ditte cessate

Il servizio Autoliquidazione ditte cessate presuppone che:

a) sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta);

b) il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato.

La denuncia di cessazione dell’attività può essere trasmessa anche contestualmente all’Autoliquidazione ditte cessate.

 

Regime sanzionatorio

Nel caso di violazione del termine previsto per l’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate (giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione) l’eventuale conguaglio di premio è calcolato sulle retribuzioni trasmesse via Pec ai sensi dell’art. 28, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In questo caso sul premio dovuto sono applicate le sanzioni civili per evasione ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal giorno successivo alla scadenza del premio di autoliquidazione al giorno precedente la data di trasmissione via Pec delle retribuzioni. Se invece si accerta che la tardiva comunicazione all’Inail dell’ammontare delle retribuzioni ha determinato un conguaglio a favore del soggetto assicurante, trattandosi di un’inadempienza di carattere formale e non sostanziale, la Sede competente deve avviare il procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 consistente nell’accertamento della violazione e nella conseguente emissione dell’atto di contestazione e notificazione dell’illecito amministrativo accertato preceduto dalla diffida obbligatoria prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In tale ipotesi è applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 195 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Si rinvia per ulteriori dettagli tecnici al manuale utente (Aziende e Intermediari) Autoliquidazione ditte cessate pubblicato in www.inail.it - Servizi online – Manuali operativi.

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