Con la circ. Inps, n. 75 del 2021 vengono forniti chiarimenti in merito all’applicabilità dell’art. 2033 c.c. alle ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni. Vengono altresì fornite istruzioni operative per la gestione dei rimborsi relativamente agli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione.
Circ. Inps n. 75 del 2021
L’art. 12 della l. 22 luglio 1966, n. 613 stabilisce che la contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti non può essere oggetto di convalida da parte dell’Inps ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Ciò è stato confermato dalla Cass. Cass. Civ., sez. lav., n. 25488 del 2007, la quale ribadisce che, in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani e ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale il datore di lavoro è il titolare dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei contributi. Di conseguenza, le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi - che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni - sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c.. Sull’argomento, si è espressa l’Inps, con circ. n. 75 del 6 maggio 2021, la quale ha precisato che:
a) il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall’art. 2946 c.c., valido per tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l’imprescrittibilità;
b) nelle more del rilascio delle modifiche alla procedura per la gestione dei rimborsi, che possano facilitare l’individuazione dei rimborsi potenzialmente prescritti, si evidenzia la necessità che gli operatori dell’Inps, a fronte di una domanda di rimborso dell’assicurato, effettuino la produzione del rimborso soltanto per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati. Nel caso in cui in procedura risulti l’avvenuta produzione di un rimborso, in data antecedente alla pubblicazione della presente circolare, anche con riferimento a somme per le quali sia maturata la prescrizione, l’operatore provvederà a effettuare i pagamenti soltanto degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia validamente interrotto i termini di prescrizione. Per escludere dal pagamento le somme associate a versamenti prescritti, gli operatori di Sede possono inserire un credito spia di tipo 3.