Il decreto del 7 aprile emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021, ha stabilito che, per poter beneficiare dell’aliquota IVA al 4% sulle cessioni di sussidi tecnici e informatici, basta soltanto che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.
Tecnicamente, il citato decreto ha modificato il contenuto e la portata dell’art.2 dell’originario decreto del 14 marzo 1998 con il quale si è disposto che alle cessioni e importazioni di sussidi tecnici ed informatici “rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’IVA si applica nella misura del 4%”.
Al riguardo riteniamo opportuno precisare che, ai sensi della normativa vigente, si considerano sussidi tecnici ed informatici, rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, “preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.
Attualmente, quindi, a seguito delle intervenute modifiche normative, ai fini dell’applicazione dell’IVA con l’aliquota del 4%, in relazione alle cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, devono produrre soltanto, come già accennato, copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.
Tuttavia se dal certificato non risulta il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente - come normativamente previsto dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 5/2012, recentemente modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (cosiddetto decreto Semplificazioni) - occorre anche presentare la certificazione rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per fruire del beneficio fiscale dell’IVA al 4%. La predetta certificazione deve essere prodotta in copia all’atto dell’acquisto.
Nei casi di importazione, tale documentazione va presentata all’Ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.