La fattispecie in esame riguarda una Società che, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ha disposto di accordare una garanzia fideiussoria a favore di un componente dello stesso Consiglio di Amministrazione per un finanziamento di tipo chirografario richiesto dallo stesso per motivi di natura esclusivamente personale.
Si sottolinea che "nel menzionato verbale del consiglio di amministrazione (recante come oggetto nel punto elenco dell'ordine del giorno "Assegnazione di un benefit a un amministratore mediante rilascio di una garanzia nell'interesse di quest'ultimo") è specificato, fra l'altro, che il rilascio di tale garanzia rappresenta una sorta di riconoscimento per il meritevole ruolo svolto negli anni dal Vice presidente nel raggiungimento dei risultati conseguiti dalla Società istante, nonché di quelli che ragionevolmente si prospettano nel breve e nel medio periodo".
Il tema posto dall'Istante riguarda la corretta classificazione fiscale ed il conseguente regime fiscale applicabile alla garanzia fideiussioria prestata tenuto anche conto che la banca che ha erogato il finanziamento ha "stimato che il costo di una fideiussone bancaria di natura commerciale, si colloca ragionevolmente in una forbice tra lo 0,75% e 1,25% in ragione annua". In altre parole la banca ha definito un valore che di base "corrisponde al prezzo che l'amministratore o la società nell'interesse del primo, avrebbero dovuto pagare alla banca se avessero "acquistato" da quest'ultima la garanzia in argomento".
La Risposta n. 294/2021 ha definito che, sulle basi delle suddette indicazioni, la fideiussione prestata dalla Società all'amministratore rappresenta per quest'ultimo un benefit rilevante fiscalmente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c-bis del Tuir (sono assimilitati al reddito da lavoro dipendente "le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente") con conseguente applicazione delle ritenute alla fonte ex artt 23 e 24 del DPR 600/73.
Quali sono i punti che hanno portato a tale indicazione?
- secondo la Cassazione (28 settembre 1991/10161) la garanzia fideiussoria è un negozio a titolo oneroso equiparabile all'ipotesi in cui sia stato previsto un corrispettivo economico per il datore della garanzia;
- senza la prestazione della garanzia non sarebbe stato possibile procedere all'erogazione del finanziamento e pertanto, la stessa, diventa presupposto imprescindibile.
Il valore del benefit segue il concetto di valore normale previsto dal Tuir ossia "il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi".
Quando applicare le ritenuta alla fonte sui benefit? Tenuto conto che vige il principio di cassa, l'amministrazione finanziaria ritiene che le ritenute si debbano applicare seguendo il piano di pagamento previsto dalla banca nel caso in cui si fosse trattato di acquisto della garanzia presso gli stessi intermediari bancari.