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Rivalutazione beni e partecipazioni: ecco i codici tributo

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Imposta sostitutiva
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Rivalutazione beni e partecipazioni: ecco i codici tributo

martedì, 04 maggio 2021

L'art. 110 del Dl 104/2020 (modificato dalla Legge di Bilancio 2021) ha dato la possibilità:

  • di procedere con la con rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni detenuti al 31 dicembre 2019 (avviamento ed altre attività immateriali comprese) con la sola esclusione "degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa" ;
  • di affrancare il saldo attivo di rivalutazione

Nel caso in cui si opti per il pagamento delle imposte sostitutive sul valore del saldo attivo di rivalutazione (comma 3) e sul valore attribuito ai beni rivalutati (comma 4), esse possono essere versate in un'unica soluzione o fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il termine fissato per il versamento del saldo delle imposte sui redditi legate al periodo in cui è stata eseguita la rivalutazione. 

Gli importi dovuti possono essere anche compensati con crediti d'imposta con il Modello F24 telematico.

Quali sono i codici tributo utili per procedere con il versamento indicati tramite la Risoluzione 29/E/2021?

  • “1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104”;
  • “1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
  • “1859” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.

Il terzo codice tributo è dedicato esclusivamente al settore turistico alberghiero. Il legislatore, per tale settore ha previsto, infatti:

  • la possibilità di procedere con la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
  • la possibilità di poter pagare le imposte dovuto in un massimo di tre o di sei rate annue di pari importo (vedi articolo 1, comma 701, Legge 160/2019 così come modificato dall'art. 6bis, comma 5 del Dl 23/2020)
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