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Rimborso Iva: ok all'integrativa con visto di conformità in caso di diniego del rimborso non comunicato al contribuente

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Rimborso Iva: ok all'integrativa con visto di conformità in caso di diniego del rimborso non comunicato al contribuente

giovedì, 29 aprile 2021

Una Società di diritto svizzero opera in Italia mediante rappresentante fiscale presentando delle dichiarazioni Iva stabilmente a credito.

Per l'anno 2018 è stata presentata la dichiarazione Iva con richiesta di rimborso dell'Iva senza apposizione del visto di conformità; l'istante, dalla consultazione del proprio cassetto fiscale ha appreso che la domanda di rimborso è stata archiviata per "mancata presentazione della documentazione" ma l'istante afferma di non aver ricevuto alcuna successiva comunicazione da parte dell'agenzia delle entrate (nel frattempo l'istante aveva regolarmente presentato la documentazione). Cosa fare?

L'art. 38 bis del Dpr 633/72  consente ai contribuenti di poter richiedere il rimborso dell'iva a credito scegliendo tra:

  • garanzia fideiussoria;
  • apposizione del visto di conformità

Nel caso in esame, l'amministrazione finanziaria, rileva che la società istante non ha ricevuto alcuna comunicazione del diniego da parte del competente ufficio; su questa base, solamente nel caso in cui tale credito non sia stato utilizzato nè in detrazione nè in compensazione, la Risposta 289/2021 fornita dall'Agenzia delle Entrate, prevede la possibilità di procedere, entro i termini di legge (entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria), alla presentazione di una dichiarazione Iva integrativa con apposizione del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, lasciando inalterata la destinazione a rimborso dell'Iva, anche se la prima richiesta di rimborso è stata archiviata (ma non comunicata alla società istante).

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