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“Sismabonus acquisti”: attenzione al termine di presentazione dell’asseverazione

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“Sismabonus acquisti”: attenzione al termine di presentazione dell’asseverazione

martedì, 20 aprile 2021

La detrazione “sismabonus acquisti” è prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, del DL 63/2013 e consiste nella detrazione del 75% o 85%, in capo all'acquirente delle unità immobiliari, calcolata sul prezzo di acquisto ed entro il limite di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare, in caso di interventi realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici.

La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Per effetto del comma 4 dell’articolo 119 DL 34/2020, la detrazione in commento è elevata al 110% (“superbonus”) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, nel caso di acquisto effettuato dai soggetti individuati dal comma 9 del medesimo articolo 119.

I beneficiari della detrazione inoltre possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti) oppure per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Si tratta delle “opzioni” previste dall’articolo 121 DL 34/2020.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 209 del 25.3.2021, rammenta che affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies DL 63/2013, è necessario, al ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste, che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

Particolare attenzione va poi posta al termine per la presentazione dell'asseverazione richiesta dall'articolo 3, comma 2, del DM 58/2017: si tratta dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. 

Ebbene, tale termine, individuato dall’articolo 3, comma 3, del DM 58/2017, è stabilito come segue:

  • per i titoli abilitativi chiesti fino al 16.1.2020, era prevista la contestuale presentazione dell'asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo;
  • per i titoli abilitativi chiesti a partire dal 16.1.2020 (data di entrata in vigore del DM 24/2020, che ha modificato l’articolo 3, comma 3, del DM 58/2017), il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Occorre pertanto prestare attenzione al momento di presentazione del titolo abilitativo: se antecedente al 16.1.2020, non vale la possibilità di allegare l’asseverazione alla Scia o alla richiesta di permesso di costruire “tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori” e pertanto se è stata omessa la presentazione dell’asseverazione in sede di richiesta del permesso di costruire, non sono applicabili le agevolazioni di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del DL 63/2013.

Nello stesso senso l’Agenzia delle Entrate si era già espressa con la risposta n. 513 del 2.11.2020.

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