Riproporzionamento dei 3 giorni di permesso
Con la Circolare n. 45 del 19 marzo 2021, l’INPS ha fornito indicazioni relative al riproporzionamento della durata dei giorni di permesso per disabili di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale, distinguendo le seguenti fattispecie.
In caso di part-time di tipo orizzontale, restano confermate le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018, secondo il quale, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, rimangono valide le disposizioni fornite sempre al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018. In particolare, la formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile del part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, è la seguente:
- orario medio settimanale teoricamente eseguibile
- dal lavoratore part-time x 3 (giorni di permesso teorici)
- orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno
- Il risultato numerico ottenuto andrà arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Il riproporzionamento dei tre giorni andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, mentre non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
L’Istituto ha chiarito che, in caso di part-time con percentuale a partire dal 51%, i tre giorni di permesso mensile verranno riconosciuti interamente, senza subire decurtazioni in ragione della riduzione dell’orario di lavoro.
Frazionabilità in ore dei giorni di permesso
Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore, come avviene anche per i lavoratori a tempo pieno.
In caso di rapporto di lavoro part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, si dovrà applicare, quindi, la stessa formula indicata nel messaggio n. 16866//2007 (si veda oltre) a proposito dei rapporti di lavoro a tempo pieno:
- orario normale di lavoro medio settimanale x 3 = ore mensili fruibili
- numero medio dei giorni lavorativi settimanali
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, la formula di calcolo da utilizzare ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è quella fornita al paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018:
- orario medio settimanale teoricamente eseguibile
- dal lavoratore part-time x 3 (giorni di permesso teorici)
- numero medio dei giorni (o turni)
- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno
Per quanto riguarda, infine, la frazionabilità in ore, nei casi di rapporti di lavoro a tempo pieno, rimangono valide le indicazioni fornite nel Messaggio n. 16866/2007.
In particolare, la formula di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è la seguente:
- orario normale di lavoro settimanale x 3 = ore mensili fruibili
- numero dei giorni lavorativi settimanali
Ad esempio, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso, ottenute in base alla formula: (40/5) x 3 = 24.