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I contributi erogati agli autotrasportatori a seguito del crollo del Ponte Morandi rilevano ai fini delle imposte dirette

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I contributi erogati agli autotrasportatori a seguito del crollo del Ponte Morandi rilevano ai fini delle imposte dirette

venerdì, 02 aprile 2021

Un autotrasportatore, in qualità di titolare dei una ditta di autotrasporto, ha ricevuto, nel 2019 e nel 2020, delle somme di denari "a titolo di ristoro delle maggiori spese per i trasporti effettuati dopo il crollo del ponte Morandi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109".

Tali importi rilevano ai fini del calcolo delle imposte sui redditi? E' possibile applicare quanto normato dall'art. 3, comma 2 dello stesso DL (per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti  di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita' locali in immobili che abbiano  subito  danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le persone fisiche e giuridiche).

Risposta n. 207

L'art. 5, comma 3 del Dl 109/2018 e successive modifiche prevede che "al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato". 

In data 24 dicembre 2018 è stato emanato dal Mit il decreto attuativo ove sono state indicati le modalità di ristoro e le tipologie di spesa considerate ammissibili, ossia:

  • le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l'attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall' attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
  • le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo del ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi.

Ai fini delle imposte dirette i contributi si suddividono in:

  • contributi in conto esercizio (art. 85, comma 1, Tuir): tali contributi sono erogati al fine di fronteggiare delle esigenze di gestione;
  • contributi in conto capitale (art. 88, comma 3, Tuir): tali contributi servono per incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa e non sono collegati all'"onere di effettuare uno specifico investimento"

Il nostro ordinamento non prevede per i suddetti contributi una legge specifica che determini l'irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi (deve intervenire il legislatore per permettere l'esclusione dei contributi dalla base imponibile) ma è necessario, quindi, effettuare una valutazione sulla natura stessa del contributo erogato.

Nel caso in esame si rileva che:

  • il legislatore non ha escluso la concorrenza dal reddito di impresa del contributo in oggetto;
  • il contributo è stato erogato per fronteggiare i maggiori oneri di gestione

e pertanto l'amministrazione finanziaria ritiene che lo stesso "debba assumere rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile" sulla base di quanto indicato dal Tuir.

Inoltre, se e solo se, tale contributo rientri nella sfera degli aiuti fiscali automatici (aiuti di stato o de minimis) è necessario procedere con la compilazione del quadro RS del modello Redditi.

 

 

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