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Erogazioni liberali: trasmissione telematica delle donazioni ricevute da parte degli Enti del Terzo Settore

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Erogazioni liberali: trasmissione telematica delle donazioni ricevute da parte degli Enti del Terzo Settore

venerdì, 19 marzo 2021

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 il Decreto 3 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati che si riferiscono alle erogazioni liberali ricevute dagli enti del Terzo Settore.

Con successivo provvedimento n. 49889/2021 del 19 febbraio 2021 l’Agenzia Entrate ha fornito le specifiche tecniche utili al fine di predisporre la comunicazione.

Il motivo per cui il decreto è stato emanato risiede nel fatto di mettere in grado l’Agenzia delle Entrate di fornire al contribuente persona fisica sempre maggiori dati nella propria dichiarazione dei redditi precompilata che l’Agenzia delle Entrate gli mette a disposizione.

Quali sono i soggetti interessati dal decreto?

  • le Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell’articolo 10 commi 1, 8 ,9 del D.Lgs. 460/97;
  • le Aps, associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri regionali ai sensi dell’art. 7 Legge n. 383/2000;
  • le fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
  • le fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • le Odv, organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali ai sensi della Legge 266/1991

Cosa devono comunicare? I dati relativi alle donazioni ricevute ossia l’ammontare ricevuto ed il corrispondente codice fiscale del soggetto donatore.

Le donazioni in oggetto però sono solo quelle ricevute da soggetti persone fisiche

  • donatori continuativi che abbiano fornito all’ente i propri dati anagrafici completi;
  • donatori non continuativi che abbiano fornito il proprio codice fiscale;

che siano state effettuate per il tramite

  • di banca o ufficio postale 
  • altri sistemi di pagamento tracciati quali le carte di debito, le carte di credito, le carte prepagate, gli assegni bancari, gli assegni circolari.

Sono invece escluse le donazioni effettuate da soggetti che si sono limitati a raccogliere le erogazioni per conto terzi: il classico esempio di un soggetto che raccoglie il denaro attraverso una colletta e poi provvede a versarlo all’ente.

Andrà anche comunicato il caso, infrequente, di una donazione restituita dall’ente al donatore con indicazione dell’anno in cui la donazione è stata effettuata. 

Entro quando devono effettuare la comunicazione? 

- per quanto riguarda l’annualità 2020, la comunicazione va effettuata entro il 31 marzo 2021, ma l’invio è facoltativo e non vi sono sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione; 

- per l’annualità 2021 è obbligatorio per gli Enti del Terzo Settore aventi entrate superiori ad 1.000.000 di euro;

- per l’annualità 2022 è obbligatorio per gli Enti del Terzo Settore aventi entrate superiori a 220.000 di euro.

A partire dalla annualità 2021, le comunicazioni andranno effettuate entro il 28 febbraio dell’anno successivo ossia, nel caso specifico, il 28 febbraio 2022.

In quale modo possono effettuare la comunicazione? 

L’invio della comunicazione deve avvenire attraverso i canali dell’Agenzia delle entrate

- direttamente come ente, attraverso proprie credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate,

- attraverso intermediari abilitati (ad esempio dottori commercialisti od altri).

L’Agenzia delle Entrate fornisce gratuitamente a disposizione degli utenti un software di compilazione.

 

Stante quanto contenuto nel decreto appena commentato, è importante rilevare che:

  • non tutte le erogazioni liberali ricevute dall’ente andranno comunicate, ma solo quelle effettuate 

- da persone fisiche che abbiano fornito il proprio codice fiscale;

- attraverso sistemi di pagamento tracciati (ossia non contanti);

- per le quali il soggetto donatore non abbia espresso volontà di opposizione alla comunicazione dei suoi dati all’Agenzia delle Entrate

  • per l’annualità 2020 tale invio è facoltativo e pertanto non vi sono sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione.
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