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Dividendi ad holding svizzera: nessuna ritenuta alla fonte a partire dal 2020 (e nel rispetto dell'Accordo internazionale)

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Dividendi ad holding svizzera: nessuna ritenuta alla fonte a partire dal 2020 (e nel rispetto dell'Accordo internazionale)

lunedì, 08 marzo 2021

Una società di capitali italiana è interamente posseduta da una società di capitali di diritto svizzero quotata in diversi mercati regolamentati. La controllante svizzaera è una Holding e non esercita alcuna attività di natura industriale.

La controllata italiana - che ha presentato l'interpello - intende distribuire dei dividendi in favore della controllata (socio unico) svizzera in regime di esenzione di ritenuta alla fonte, secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo tra la Comunità Europa e la Confederazione Svizzera siglato nel 2004.

Tale accordo prevede che, per l'applicazione del suddetto articolo 9, è necessario che:

  • la società madre detenga direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni;
  • una delle due società abbia la residenza fiscale in uno Stato membro e l'altra abbia la residenza fiscale in Svizzera;
  • nessuna delle due società abbia la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo, 
  • entrambe le società siano assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società, senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali

La richiesta formulata nell'interpello deriva anche dal fatto che, a partire dal 1° gennaio 2020 è stato abrogato il regime applicabile alle società holding svizzere che prevedeva l'esenzione dal pagamento di un'imposta cantonale sui dividendi, ma che gli stessi fossero assoggettati solo alle imposte federali. A partire dal 2020, infatti, sui dividendi percepiti da società svizzere è previsto che venga applicata un'imposta cantonale sul capitale pari allo 0,075%.

Con la pubblicazione della Risposta n°135, l'amministrazione finanziaria chiarisce che, per godere di quanto previsto dall'art. 9 del citato Accordo è necessario che le società elvetiche non debbano godere, in applicazione di disposizioni di legge o per effetto di provvedimenti amministrativi, di particolari regimi agevolativi consistenti nell'esenzione dei redditi da uno o più livelli di tassazione diretta (federale,cantonale e municipale).

Tenuto conto che a partire dal 2020 il regime fiscale a favore delle holding svizzere è cessato e che la holding in questione verrà assoggettata a tutti e tre i livelli di imposizione, l'amministrazione finanziaria ha accolto la richiesta di interpello in merito all'applicazione dell'art. 9 dell'Accordo Comunità Europea-Svizzera (esenzione di ritenuta alla fonte dei dividendi corrisposti dall'istante alla holding svizzera).

 

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