Le obbligazioni di fare e non fare, se assunte nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, sono imponibili ai fini IVA e non possono beneficiare del regime di esenzione previsto per le operazioni relative ai titoli azionari nel caso in cui non producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nei titoli e non modificano, né estinguono i diritti patrimoniali e non patrimoniali incorporati nei titoli stessi.
È la risposta all’interpello n. 130 del 2 marzo 2021, fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento applicabile, ai fini IVA, alle somme ricevute da una società per le obbligazioni “generiche” assunte, a seguito di un contratto di transazione, nei confronti di due fondazioni aventi sede in un altro Paese comunitario, prive di soggettività passiva d’imposta.
Il dubbio interpretativo sollevato dalla società istante è se le prestazioni di servizi rese alle fondazioni siano imponibili ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto consistono in un complessivo obbligo di fare o di non fare, ovvero possano beneficiare del regime di esenzione previsto dall’art. 10, comma 1, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni relative a titoli, tenuto conto che la società istante, in qualità di azionista unico di una società avente sede in un diverso Paese comunitario, è sia il “beneficiario” che il “beneficiario in caso di liquidazione” di una delle due fondazioni.
L’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni in esame siano riconducibili alle obbligazioni che l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 considera imponibili sempreché, come si verifica nella fattispecie, si collochino all’interno di un rapporto sinallagmatico per effetto del quale il corrispettivo ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio reso al committente.
È, invece, esclusa la possibilità di qualificare le predette prestazioni come operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali, che l’art. 10, comma 1, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 qualifica come esenti da IVA.
Nel caso di specie, il beneficio connesso alla liquidazione del patrimonio della fondazione, seppure attribuito alla società istante in qualità di titolare unico delle azioni della società estera, non è un diritto incorporato nel titolo azionario, come avviene ad esempio per i diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dalla titolarità o dal possesso delle azioni.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, le operazioni relative ai titoli sono volte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo, tali essendo esclusivamente quelle operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo.
Pertanto, la rinuncia allo status di “beneficiario” e di “beneficiario in caso di liquidazione” non produce effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo azionario e non modifica, né estingue i diritti patrimoniali e non patrimoniali incorporati nel titolo stesso, determinando, esclusivamente, la liquidazione di quanto maturato dalla società istante per il periodo in cui la stessa è risultata essere “beneficiario in caso di liquidazione” della fondazione.
Ne deriva che tutte le obbligazioni assunte dalla società istante nei confronti delle due fondazioni, in connessione con lo status di “beneficiario” e di “beneficiario di liquidazione” della fondazione devono qualificarsi come operazioni imponibili ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.