Con la risoluzione n.7/E del 1° febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le corrette modalità per adempiere agli obblighi IVA da parte degli operatori del Regno Unito, soggetti passivi d’imposta in Italia.
In particolare, la citata risoluzione ha precisato gli obblighi di tali soggetti che dispongono nel nostro Paese di un rappresentante fiscale IVA o di un numero identificativo IVA.
Come è noto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, agli scambi commerciali con il Regno Unito, a seguito del suo recesso dalla Unione Europea ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea, si applicano le regole e le formalità di natura fiscale e doganale in vigore con i paesi terzi.
In base alla vigente normativa IVA, il soggetto non residente – UE o extra-UE – che effettua nel territorio dello Stato operazioni, rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti mediante la nomina di un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato o, in alternativa, identificandosi direttamente, come stabilito dall’art.35-ter del decreto IVA (DPR n. 633 del 1972).
In particolare, per i soggetti extra-UE, la possibilità di identificazione diretta è subordinata al rispetto di quanto previsto dal comma 5 del predetto articolo 35-ter, ai sensi del quale “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione […] in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992”.
Secondo la risoluzione, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni indicate nel citato comma 5, occorre tener conto dell’accordo tra Regno Unito e Unione europea, stipulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici “del dopo Brexit”.
Come si ricorderà, l’accordo, entrato in vigore in via provvisoria il 1º gennaio 2021, contiene un Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro le frodi riguardanti l’IVA e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.
In materia di IVA sono state previste le seguenti forme di assistenza:
- richiesta di informazioni;
- presenza negli uffici amministrativi;
- partecipazione congiunta alle indagini amministrative;
- controlli simultanei.
Per l’Agenzia delle Entrate, il Protocollo è da considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE; tale circostanza consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni dell’articolo 35-ter, comma 5, del decreto IVA.
Pertanto, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto IVA.
Comunque gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.