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Lotteria degli scontrini: a cosa serve l’area riservata e quali sono gli acquisti esclusi

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Lotteria degli scontrini: a cosa serve l’area riservata e quali sono gli acquisti esclusi

mercoledì, 10 febbraio 2021

L’area riservata del portale lotteriadegliscontrini.gov.it è finalmente attiva e operante. Gli iniziali problemi di malfunzionamento, dovuti ai certificati di autenticazione, pare siano stati tutti risolti.


Ma, premesso che per partecipare alla lotteria degli scontrini, non è necessario disporre di un profilo personale nell’area riservata del Portale Lotteria, a cose serve sostanzialmente quest’area?


Infatti, anche se si crea un profilo personale accedendo all'area riservata del portale, al momento dell’estrazione, l’eventuale vincita viene, comunque, comunicata mediante una raccomandata presso il domicilio collegato al proprio codice fiscale che deve essere necessariamente inserito nell'apposito campo per generare il Codice Lotteria.

Ad ogni modo, avere un proprio profilo personale sul Portale Lotteria consente all’utente di poter gestire, in maniera semplificata, i propri codici lotteria e conoscere vincite ed estrazioni.

La funzione dell’Area Riservata, dunque, è unicamente quella di semplificare la procedura di comunicazione dell’eventuale vincita.

All’area riservata del PORTALE LOTTERIA, si accede utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, anche, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Una volta autenticato, l’utente, in base al proprio ruolo, può scegliere se accedere all’area riservata destinata al profilo acquirente o all’area riservata dedicata agli esercenti.


Area riservata profilo acquirente


Nell’area riservata destinata al profilo acquirente, è possibile:

  • inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): in caso di vincita la notifica ufficiale verrà comunicata più rapidamente e più facilmente“;
  • inserire il proprio indirizzo email e il numero di telefono per “eventuali comunicazioni“: probabilmente in caso di vincita, si potrà ricevere anche una email o un SMS. ma occorrerà comunque attendere la comunicazione ufficiale via raccomandata o pec.

Da tale sezione, si può anche settare l’invio del codice lotteria: selezionando infatti l’opzione per il blocco dell’invio di tale codice dall’area pubblica, i codici lotteria potranno essere generati esclusivamente entrando nell' area riservata personale.
Accedendo all’area riservata, non solo si può decidere di generare i nuovi codici lotteria, escludendone la creazione dall’area pubblica, ma si possono anche gestire i codici lotteria già generati, oltre che stampare o scaricare uno o più codici lotteria (in questo modo, in caso di smarrimento, si avrà sempre a disposizione la copia di un codice già generato salvata nell’area personale del portale) e interrompere l’utilizzo o rimuovere la combinazione con scontrini e biglietti virtuali già registrati al sistema lotteria abbinati ad uno o più codici lotteria già generati e utilizzati in precedenza, tenendo presente che tale blocco e la rimozione di un codice lotteria, sono operazioni irreversibili.
E’ inoltre disponibile un elenco di tutti gli scontrini registrati e utilizzabili per partecipare alla Lotteria, permettendo così all’acquirente di avere un quadro chiaro della propria situazione personale e delle proprie possibilità di vincita.

 

Area riservata esercenti

 

Accedendo nell’area riservata della sezione destinata agli esercenti, invece, inizialmente viene chiesto se si intende accedere per sè stessi, in caso di ditta individuale oppure per un soggetto incaricante, come tutore di un soggetto; una volta superata tale fase, si potrà:

  • inserire nella sezione “I miei dati personali” la propria e mail e il proprio numero di telefono (così da ricevere più velocemente, anche in tal caso, formale comunicazione di un’eventuale vincita);
  • visualizzare le proprie vincite e i termini per la riscossione dei relativi premi.

Infine, dall’area riservata di entrambe le parti (esercente e acquirente) si può chiedere assistenza e segnalare problematiche anche di natura tecnica.


Acquisti esclusi dalla lotteria degli scontrini


Occorre ribadire che non tutte le operazioni di acquisto consentono di partecipare alla lotteria degli scontrini, in generale  sono infatti esclusi:

  • gli acquisti in contanti,
  • gli acquisti di importo inferiore a un euro;
  • gli acquisti effettuati online,
  • quelli non effettuati in qualità di consumatore, destinati dunque all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • al momento ossia in fase di avvio della lotteria, restano esclusi gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
  • sempre nella fase di avvio, non partecipano alla lotteria gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all'esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini della detrazione o deduzione fiscale.

Con particolare riferimento agli acquisti in farmacia, si rende opportuna una precisazione.
Le spese in farmacia, ma anche quelle presso parafarmacie, ottici ecc, non sono tutte escluse a prescindere dalla partecipazione alla lotteria degli scontrini, la scelta è infatti rimessa al contribuente/consumatore, così se l’acquisto è detraibile e l’acquirente presenta al farmacista il codice fiscale, optando per lo sconto Irpef sull’acquisto effettuato, in relazione a tale acquisto, non può partecipare alla lotteria degli scontrini, diversamente, se pure l’acquisto è detraibile, ma il cliente chiede la generazione del codice lotteria, allora per quell’acquisto, è possibile partecipare all’estrazione dei premi, ma non si potrà dedurre l’acquisto ai fini Irpef.


A chiarire il punto è stata l’Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento dell’11 novembre 2020 n. 51449, è intervenuta a modifica del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, ritoccando il punto 1.2 di tale provvedimento e stabilendo che “I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale, non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata”.
Il motivo è legato alla protezione della riservatezza del consumatore, al quale viene concessa appunto la possibilità di decidere se, con riferimento agli acquisti detraibili di natura sanitaria, intende partecipare alla lotteria degli scontrini oppure ricevere la detrazione fiscale; la non associazione tra codice fiscale e codice lotteria evita, infatti, di ricostruire le abitudini di acquisto dell’acquirente.


A restare esclusi dalla lotteria degli scontrini sono inoltre, gli acquisti di biglietti per musei, cinema, teatri, in quanto per tali acquisti non è prevista alcuna certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria, medesimo discorso vale per la ricevuta delle spedizioni postali di pacchi, per la ricevuta dal benzinaio e per il ticket del parcheggio.


Per quanto riguarda invece gli acquisti effettuati con una gift card, sono esclusi in quanto il regolamento di partecipazione impone il pagamento mediante strumenti elettronici, pertanto può essere ammesso solo l’acquisto di una gift card se effettuato con strumenti di pagamento elettronici, ma non invece gli acquisti con gift card.

Restano, infine, esclusi dalla lotteria, secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, i ticket restaurant e le altre categorie di buoni pasto.




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