Nel gruppo Iva (articolo 70-bis e successivi del Dpr 633/1972) il singolo partecipante perde la propria autonomia soggettiva ai fini del tributo IVA: tuttavia, nulla cambia con riferimento agli altri tributi (imposte dirette, accise, ecc.) in quanto mantiene la piena autonomia giuridica, fiscale e distinti obblighi ai fini della contabilità, del bilancio e degli adempimenti per le imposte sui redditi.
Tutti i diritti e i doveri previsti dalla normativa Iva ricadono sul soggetto che esercita il controllo del Gruppo, che in base a quanto stabilito in merito al vincolo finanziario assume la veste di rappresentante del gruppo: è in capo a esso che sussistono gli obblighi di adempiere ai doveri e di esercitare i diritti previsti in materia di Iva, anche se, per evidenti ragioni operative e di semplificazione dei sistemi gestionali e contabili, è possibile che alcuni adempimenti possano essere gestiti dalle singole società partecipanti.
In particolare per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni annuali, dell’esterometro, degli elenchi riepilogativi Intrastat, è il Rrappresentante del gruppo che deve adempiere, mentre, con riferimento agli adempimenti di fatturazione e annotazione nei registri (acquisti, vendite, corrispettivi), è possibile che possa provvedersi mediante l’utilizzazione di distinte serie di numerazione e di registri o blocchi sezionali.
Conseguentemente le singole società partecipanti potranno continuare a gestire i propri processi di fatturazione attiva e passiva, con le annotazioni nei propri registri che diventano sezionali rispetto al soggetto unico Gruppo IVA. I dati presenti per le singole società dovranno affluire in un registro riepilogativo di Gruppo che presuppone una importante opera di omogeneizzazione dei codici IVA e delle tipologie documentali, resa più agevole dalle recenti evoluzioni delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, con la creazione di ulteriori codici natura a partire dal 1 gennaio 2021.
Per quanto riguarda l’emissione delle fatture elettroniche, è possibile utilizzare un unico canale e codice identificativo SdI per tutto il gruppo oppure, qualora ciascun partecipante intenda continuare a fatturare autonomamente, potrà continuare a utilizzare il proprio codice identificativo SdI.
La circolare 19/E/2018, in merito agli obblighi di fatturazione e registrazione, precisa che “deve ritenersi, possibile l’adozione di un sistema “misto”, con l’esecuzione accentrata di taluni adempimenti (per esempio, la registrazione delle fatture) e decentrata di altri (es. certificazione fiscale delle operazioni attive e relative registrazioni)”
Le scritture contabili di magazzino, libro giornale e tutti i registri di contabilità generale dovranno invece essere tenuti da ciascuna società del gruppo, costituendo, ai fini civilistici e delle imposte dirette, distinti soggetti passivi di imposta, dotati di autonoma personalità giuridica.
Relativamente all’esterometro ed agli elenchi riepilogativi Intrastat, gli invii telematici possono essere effettuati con file separati per singola società partecipante ma sempre mantenendo come soggetto obbligato il Gruppo IVA identificato con la Partita IVA univoca.
Adempimento |
Rappresentante del Gruppo |
Singola Società Partecipante |
Dichiarazione IVA |
SI |
NO |
Comunicazioni IVA |
SI |
NO |
Liquidazioni e Versamenti IVA |
SI |
NO |
Esterometro ed Elenchi riepilogativi Intrastat |
SI (anche con invii distinti per società partecipanti) |
NO |
Fatturazione attiva e passiva |
SI |
SI |
Registri IVA |
SI |
SI |