Nel modello di dichiarazione IVA relativo al 2020 è stato introdotto il nuovo rigo VO36, ai fini della comunicazione, da parte dei soggetti che svolgono le attività di oleoturismo, dell’opzione per la detrazione dell’IVA e la determinazione del reddito nei modi ordinari, anziché in base al regime forfettario già previsto per le attività di enoturismo e di agriturismo.
Con il provvedimento n. 13095 del 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di dichiarazione IVA relativi all’anno 2020, con le relative istruzioni.
Tra le novità, l’istituzione del nuovo rigo VO36 all’interno della Sezione 3 del Quadro VO, riservato ai soggetti, diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali, che esercitano l’attività oleoturistica per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
Regime fiscale delle attività di oleoturismo
I commi 513 e 514 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha esteso, dal 1° gennaio 2020, alle attività di oleoturismo le disposizioni della Legge di Bilancio 2018 relative all’attività di enoturismo.
Nello specifico, il comma 513 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi 502-505, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), relative all’attività di enoturismo, alle attività di oleoturismo, definite dal successivo comma 514 della Legge di Bilancio 2020 come le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
La disciplina fiscale applicabile all’attività di enoturismo, estesa dal 1° gennaio 2020, alle attività di oleoturismo, prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 della L. n. 413/1991, relative all’attività di agriturismo.
Pertanto, per i soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali, che sono soggetti IRES ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R., che esercitino le attività di agriturismo, enoturismo e di oleoturismo, il reddito imponibile, ai fini IRPEF, è determinato in via forfetaria con un coefficiente di redditività pari al 25%. L’IVA dovuta è, invece, determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
Il regime forfettario dell’IVA, previsto dall’art. 5, comma 2, della L. n. 413/1991, si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica, ai sensi dell’art. 295 della Direttiva n. 2006/112/CE, che – nel disciplinare il regime IVA forfettario applicabile ai produttori agricoli – stabilisce che, per “produttore agricolo”, s’intende il soggetto passivo che svolge la sua attività, per l’appunto, nell’ambito di un’azienda agricola, silvicola o ittica.
Il regime forfetario di determinazione del reddito e dell’IVA ammessa in detrazione è applicato automaticamente per i soggetti che esercitano le attività di cui sopra. Tuttavia, essi possono optare per l’applicazione del regime ordinario dandone comunicazione nella dichiarazione IVA, nel qual caso l’opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito.
Comunicazione dell’opzione nella dichiarazione IVA
Fermo, quindi, restando che le attività oleoturistiche sono soggette, come regime fiscale naturale, a quello forfettario, previsto per le attività di enoturismo e di agriturismo, ai fini della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari, nel modello di dichiarazione IVA relativo al 2020 è stato introdotto il nuovo rigo VO36 nella Sezione 3.
In sostanza, i soggetti esercenti le attività oleoturistiche che, con riferimento all’anno 2020, hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari, devono darne comunicazione nella dichiarazione IVA relativa a tale anno.
Le istruzioni precisano, in coerenza con l’art. 5, comma 3, della L. n. 413/1991, che l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.