L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 12 del 7 gennaio 2021, nel rispondere ad un interpello riguardante “lavori di ristrutturazione con ampliamento dell'edificio esistente, di efficientamento energetico e creazione di nuova autorimessa”, prende in esame la definizione di "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001 (TU dell'Edilizia) e connesse detrazioni previste dall’articolo 16-bis del TUIR.
La citata lettera d) dell’articolo 3, comma 1, d.P.R. 380/2001 è stata modificata nel 2020 e precisamente dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Il nuovo testo prevede tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
Tanto premesso, con la risposta n. 12 in commento, l’Agenzia delle Entrate precisa che occorre distinguere tra:
- interventi di ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento dell’edificio esistente;
- interventi di demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti.
Le richiamate modifiche alla lettera d) dell’art. 3 comma 1, d.P.R. 380/2001 – osserva l’Agenzia delle Entrate – riguardano solo il caso in cui siano realizzati interventi edilizi di "demolizione e successiva ricostruzione" di edifici esistenti, con la conseguenza che:
- in caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento dell’edificio esistente, spettano le detrazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione"; il contribuente ha dunque l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi (v. circolare n. 19/E del 2020);
- in caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto (le detrazioni di cui all’art. 16-bis Tuir spettano per gli interventi eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, con l’unica eccezione rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali);
- in caso di "demolizione e successiva ricostruzione" di edifici esistenti, l’intervento dà diritto alle detrazioni ex art. 16-bis Tuir in quanto ricompreso nella lettera d) del comma 1, articolo 3 d.P.R. n. 380/2001 anche se non viene rispettata la sagoma e il sedime originari dell'edificio demolito, e anche se l'intervento prevede un incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali.