Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 293 pubblicata il 12 gennaio 2021 risponde a due quesiti posti a proposito dell’obbligo che discende dall’articolo 14 comma 2 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 circa la pubblicità da fornire ai compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ma anche ai dirigenti nonché agli associati, ossia si chiede:
- se debbono essere pubblicati individualmente e/o nominalmente per ciascuno dei soggetti richiamati dalla norma o, in alternativa, se possono essere pubblicati come dato aggregato, distinto per categoria soggettiva (organi di amministrazione e controllo nel caso in cui percepiscano un compenso, dirigenti, associati);
- se sono disponibili eventuali modelli standardizzati da utilizzare uguali per tutti gli enti.
In sostanza viene posto il problema di come adempiere all’obbligo normativo tutelando al tempo stesso il diritto alla riservatezza di alcuni dati sia dei percipienti sia dell’ente: con questa Nota il Ministero si esprime indicando quando è necessario fornire il dato nominativo e quando è necessario fornire il dato in forma aggregata.
In via preliminare è opportuno ricordare che tra gli obblighi di trasparenza per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, ai sensi dell’articolo 14 comma 2 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 vi è quello di pubblicare e tenere aggiornati sul proprio sito internet, o su quello della propria rete associativa, gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ma anche ai dirigenti nonché agli associati.
Il Ministero evidenzia che l’articolo 14 del Codice del Terzo Settore rubricato “Bilancio sociale” ha al suo interno i principi di trasparenza che si sostanziano nella pubblicazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) del bilancio sociale per gli enti che hanno entrate superiori al milione di euro e nell’obbligo di comunicazione dei compensi oggetto del chiarimento del Ministero. Ma in particolare il comma 2 dell’articolo 14 affonda le sue origini nell’articolo 4 comma 1 lettera l) della Legge 6 giugno 2016 n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) dove proprio per garantire l’assenza di scopi lucrativi in capo all’ente viene richiesto all’ente stesso di dare pubblicità degli emolumenti corrisposti.
Combinando insieme gli articoli del Codice del Terzo Settore, nello specifico l’articolo 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di lucro), l’articolo 4 (Enti del Terzo settore), l’articolo 14 (Bilancio sociale) e l’articolo 48 (Contenuto e aggiornamento del Runts) si ha chiaro che a fronte degli obblighi che tutti gli enti hanno, la trasparenza tradotta in pubblicazione di dati è da commisurare alle dimensioni degli enti. Ossia, per non gravare gli enti di minori dimensioni, alcuni dati sono obbligatoriamente da pubblicizzare (articolo 48, quelli riferiti all’ente stesso) mentre altri (articolo 14, in particolare i compensi) solo se l’ente dimensionalmente supera determinati parametri.
Venendo ora alla modalità di pubblicazione dei dati richiesti, il Ministero precisa che non è necessaria una pubblicazione nominativa ogniqualvolta è possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria. Ad esempio per i componenti dell’organo di controllo, indicare il compenso previsto e la maggiorazione spettante al presidente dello stesso; oppure, facendo un altro esempio con riferimento i dirigenti dell’ente, individuando tra essi una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo per ciascuna di esse.
Invece, poiché priva di livelli di trasparenza in linea con le previsioni di legge, è da considerarsi insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato nel caso qualora all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non potrebbero essere riscontrate da quanti fossero interessati all’informazione. Ossia, ad esempio, comunicare che “ai componenti dell’organo di controllo è corrisposta complessivamente una somma pari ad xxx euro” è una comunicazione non trasparente; comunicare invece che “vengono riconosciuti emolumenti lordi compresi tra un minimo di xxx euro ed un massimo di yyy euro” può invece esserlo. Lo stesso ragionamento può valere, ovviamente per i dirigenti (e le loro eventuali categorie nelle quali potrebbero essere suddivisi) dell’ente.
Sottolineiamo ancora che dovranno inoltre essere tenuti distinti anche gli importi dovuti a titolo di retribuzione da quelli corrisposti a titolo di indennità, come ad esempio i gettoni di presenza, o a titolo di rimborso spese. Nel caso di rimborsi spese, poiché si tratta di somme attribuite a fronte di spese documentate può essere sufficiente individuare il numero di beneficiari, l’importo minimo, medio e massimo riconosciuto.
Con riferimento al secondo quesito che discende dal primo, ossia la fornitura da parte del Ministero di format o modelli standard da utilizzare uguali per tutti gli enti, il Ministero ha scelto di non fornirne in quanto diverse sono le variabili che i vari enti fra loro potrebbero avere. Piuttosto, invita l’organo di controllo di ciascun ente a far proprio un modello da adottare per far sì che gli obblighi di legge siano adempiuti correttamente.