Con la Risposta a interpello 12 gennaio 2021, n. 38, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli utili distribuiti da una società estera a una persona fisica residente in Italia, e valutando se i dividendi sono stati prodotti in base a un regime fiscale privilegiato, ha stabilito che non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili “formati” in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di “formazione” dell'utile.
L’interpello
Nell’interpello in esame, un cittadino italiano intende effettuare una complessa operazione di scissione parziale di una società con sede in Svizzera, a seguito della quale risulterebbe titolare al 100% della partecipazione in una società svizzera neo costituita e chiede quale regime fiscale risulterebbe applicabile agli utili distribuiti da tale società, considerando che questi si sono formati nel periodo 2012 -2019 nel paese elvetico.
L’Agenzia delle Entrate fa presente che in base all’art. 47 del TUIR, gli utili da partecipazione seguono regimi di tassazione differenti, se percepiti da soggetti residenti in Italia, a seconda che l’emittente sia residente in un paese a fiscalità privilegiata o meno.
Nella prima ipotesi, l’utile concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile del socio residente, qualora non abbiano già concorso a formare il reddito imputato ai soci per trasparenza. Si applica la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni ed i redditi vanno indicati dal contribuente nel quadro RL del Modello Redditi PF.
Per quanto riguarda, invece, gli utili da fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi non considerati a regime fiscale privilegiato, dal 1° gennaio 2018, è prevista la tassazione a titolo d'imposta con aliquota del 26%.
Tali utili se non sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta da parte di un sostituto o di un intermediario, dovranno essere indicati dal contribuente nel quadro RM di Redditi PF ed essere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 26%.
Aggiungasi che a partire dal 2019, l’art. 47-bis del TUIR prevede due nozioni di “regimi fiscali privilegiati” a seconda che la società partecipata sia sottoposta o meno al controllo da parte del socio italiano.
Con riferimento al caso prospettato, l’Agenzia Entrate ricorda che non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili "formati" in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di "formazione" dell'utile.
Nel periodo dal 2012 al 2019, la società può essere considerata residente in uno Stato a fiscalità ordinaria secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta.
Quindi, i dividendi ricevuti dal soggetto italiano non provengono da un paradiso fiscale e non concorrono integralmente a formare il reddito, essendo soggetti ad imposizione con aliquota al 26%.