Con la pubblicazione della Risoluzione 83/E/2020 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato tutti i codici tributo utili per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
L'art. 121 prevede per i soggetti che hanno sostenuto nel 2020 e che sosterranno nel 2021 delle spese relative ai seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. ecobonus) e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus) e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate), di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus)
la possibilità di esercitare, in luogo della normale detrazione d'imposta prevista per legge, due opzioni (alternative tra loro), ossia:
- contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (anticipato dai fornitori e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta con la possibilità di cedere a terzi il credito);
- diretta cessione del credito a terzi (con possibilità per quest'ultimi di procedere con altra cessione del credito)
Le regole per l'utilizzo da parte dei fornitori/cessionari dei suddetti crediti sono:
- utilizzo in compensazione con modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- utilizzo con la stessa modalità della detrazione (non usufruita ma ceduta) in capo al beneficiario (cinque o dieci quote annuali di pari importo);
- per poter utilizzare tali crediti è necessario aver presentato la domanda telematica per l'esercizio dell'opzione utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate
Attenzione! Nella piattaforma le varie tipologie di crediti verranno identificate dai codici tributo istituiti con la suddetta risoluzione e "attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa".
Sarà cura dell'Agenzia delle Entrate effettuare i controlli sul corretto utilizzo dei crediti in sede di elaborazione del Modello F24.
I codici tributo da utilizzare, suddivisi per i suddetti interventi, sono:
- “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.
Nel campo "Anno di riferimento" del modello F24 dovrà essere indicato l'anno in cui è possibile utilizzare il credito; per la prima quota delle spese sostenute nel 2020 si dovrà, dunque, inserire l'anno 2021, per la seconda quota l'anno 2022, per la terza quota il 2023, e così via.
Tali codici tributo saranno utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021.