Quesito 1
In caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica, fatta salva l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, a quanto ammonta la sanzione? può essere ridotta della metà secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472?
La tardiva presentazione o l'omessa dichiarazione viene punita dall’articolo 7-bis, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 con la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,57 euro. L'amministrazione finanziaria è dell’avviso che la specifica sanzione a carico dell’intermediario possa essere ridotta alla metà, ai sensi del citato articolo 7, comma 4-bis del d.lgs. n. 472 del 1997, se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni. Rimane salvo l'applicazione del ravvedimento operoso.
Quesito 2
Un contribuente presenta un modello Redditi PF indicando, nel quadro RN, un credito IRPEF successivamente compensato nel modello F24. Avendo omesso di dichiarare un reddito, il medesimo contribuente presenta un modello Redditi PF integrativo che evidenzia un debito IRPEF. In tale ipotesi, il contribuente, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni, è tenuto a regolarizzare, oltre alla violazione di infedele dichiarazione, anche quella per la compensazione di crediti inesistenti ovvero la prima violazione assorbe la seconda?
In questo caso è necessario procedere con il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa (con sanzioni ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997ed interessi); la suddetta sanzione assorbe sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di crediti inesistenti.
Quesito 3
In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa al fine di dedurre un costo e, contestualmente, indicare un reddito originariamente omessi, qualora la stessa chiuda con un maggior credito, può essere considerata “a favore” del contribuente e, quindi, non essere assoggettata ad alcuna sanzione? In caso contrario, qual è la sanzione da applicare per regolarizzare la violazione commessa? I medesimi dubbi sorgono anche con riferimento alla particolare ipotesi in cui la dichiarazione integrativa sia presentata al fine di assoggettare al regime della cedolare secca un canone di locazione dapprima tassato ordinariamente
Tenuto conto che la dichiarazione integrativa, nel caso di specie, viene presentata per correggere errori ed omissioni è necessario assoggettarla a sanzione (da 250 a 2.000 euro, fatto sempre salvo l'applicazione del ravvedimento operoso); in tale ipotesi risulta integrata la violazione sanzionata dall’articolo 8 del d.lgs. 471 del 1997 (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni).
Per quanto riguarda l'errata indicazione del reddito da locazione, la sanzione non si applica sulla dichiarazione integrativa solamente nel caso in cui il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca con presentazione del modello RLI e versamento dell’imposta sostitutiva.
Quesito 4
Qualora dalla dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omessa) emerga un’eccedenza d’imposta, quest’ultima può essere riportata nella prima dichiarazione utile oppure deve essere chiesta a rimborso? In tale ultima ipotesi, la domanda di rimborso è da considerarsi già presentata con la dichiarazione oppure è necessario produrre l’istanza di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Se l'imposta viene chiesta a rimborso è necessario presentare apposita istanza e il "credito ... maturato in un’annualità per la quale sia stata omessa la relativa dichiarazione, non può essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive, ai sensi dell’articolo 30 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, non rilevando la circostanza che lo stesso sia o meno effettivamente maturato" (vedi Circolare 34/E/2012 e Circolare 21/E/2013).
Quesito 5
Qualora dal modello Redditi PF presentato oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omesso) emerga, contestualmente, un’imposta a credito (IRPEF) e un’imposta a debito (addizionale regionale), è possibile effettuare la compensazione tra i due saldi in dichiarazione, applicando le sanzioni previste?
Non è possibile procedere ad alcuna compensazione in quanto l'esistenza del credito è demandata alla stessa amministrazione finanziaria previa presentazione di idonea documentazione (vedi Circolare 21/E/2013)
Quesiti 6 e 7
Quali le sanzioni in caso di omessa/tardiva presentazione del quadro RW?
In caso di tardiva presentazione (entro i 90 giorni dalla scadenza) è possibile procedere con la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW (con pagamento di una sanzione ravvedibile pari a 258 euro + l'eventuale IVIE ed Ivafe dovuti, completi di sanzioni ed interessi).
In caso di presentazione oltre i 90 giorni (dichiarazione omessa si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 (senza che la stessa sia maggiorata di 1/3 ovvero raddoppiata perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero), nonché la sanzione di cui all’articolo 5, comma 2, primo o secondo periodo, del decreto-legge n. 167 del 1990. Entrambe le sanzioni possono essere ridotte ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);si precisa che sono sempre dovuti gli interessi.