Con la Circolare 23 dicembre 2020, n. 31/E, sono state diffuse dall’Agenzia delle Entrate precisazioni sulla gestione degli interpelli quando l’attività richiede un previo coordinamento con enti o amministrazioni non tributari, il cui parere tecnico diventa un presupposto indispensabile per l’applicabilità di una determinata disciplina fiscale.
Escluse dalla disciplina dell’interpello le istanze che hanno a oggetto soltanto la riconducibilità di una determinata attività nell’ambito applicativo di una disciplina agevolativa, come il credito per la ricerca e sviluppo. In caso di istanze su questioni tecniche e anche fiscali la trattazione avverrà solo con riferimento a queste ultime.
La fattispecie
In particolare, tali chiarimenti riguardano l’istituto dell’interpello del contribuente nelle ipotesi di istanze finalizzate a verificare la spettanza dei benefici fiscali connessa all’applicazione di disposizioni agevolative in relazione alle quali si rende necessario acquisire il preventivo parere tecnico di altre amministrazioni o enti, con specifico riferimento a profili che implicano competenze tecniche non fiscali.
Il riferimento, viene spiegato dall’Agenzia Entrate nel documento di prassi in esame, è soprattutto alle spese che danno diritto al bonus ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013 (legge n. 9/2014) e ricerca, sviluppo, innovazione e design di cui all’art. 1, commi da 198 a 209, della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020).
In relazione alla gestione di istanze di interpello aventi ad oggetto fattispecie di rilevanza pluridisciplinare, la Circolare 5/E/2016 ha rilevato che le indagini riguardano accertamenti di natura tecnica che involgono l’esclusiva competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e si è affermato che sarebbe stata la medesima Agenzia ad acquisire il preliminare parere tecnico del Ministero.
Con la successiva Circolare 9/E/2016 l’Agenzia ha ritenuto di escludere dall’area dell'interpello i casi in cui si rende necessaria un’attività di competenza di amministrazioni diverse dall’Agenzia, come ad esempio i pareri tecnici. Ma viene fatta salva la possibilità di concludere specifici accordi di collaborazione con altre amministrazioni su iniziativa dell’Agenzia, che si attiva al posto del contribuente per acquisire elementi tecnici.
Tale prassi ora necessita di essere rivista superando le predette impostazioni.
La gestione delle istanze che richiedono un parere tecnico
Si distinguono tre diverse modalità di gestione delle istanze che presuppongono un accertamento tecnico.
La richiesta avente a oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività all’ambito applicativo della disciplina agevolativa viene esclusa dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto l’istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell’ambito operativo di altre amministrazioni.
Se l’istanza ha ad oggetto sia l’ammissibilità dell’attività al beneficio, sia le questioni di carattere fiscale, va distinto:
- se vi è allegazione del propedeutico parere del competente organo in ordine all’inquadramento tecnico dell’attività espletata, l’istanza è ammissibile e sarà istruita;
- se manca tale parere la risposta avrà ad oggetto soltanto l’esame del quesito a carattere fiscale.
Se l’istanza riguarda esclusivamente questioni di carattere fiscale, la risposta sarà istruita secondo le ordinarie modalità.
Viene aggiunto che quanto affermato risulta applicabile anche al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati (legge n. 232/2016, all. A) e in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (legge n. 232/2016, all. B), il credito d’imposta formazione 4.0 (art. 1, commi 46-56, della legge n. 205/2017), il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi 98-108, della legge n. 208/2015), gli incentivi agli investimenti in start up innovative anche se operano con strumenti diversi dal credito d’imposta (art. 29 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012) e, infine, il credito d’imposta per le attività di consulenza relativa al processo di quotazione delle PMI (art. 1, commi 89-92, della legge n. 205/2017).
Quanto sinora affermato si applica alle tipologie di interpello previste dall’art. 11 della legge n. 212/2000, agli interpelli sui nuovi investimenti (art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015) e alle istanze presentate ai fini dell’adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. n. 128/2015.
Le indicazioni fornite sono applicabili alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione della Circolare in esame (23 dicembre 2020), ritenendosi dunque superati i chiarimenti forniti dalle precedenti circolari, in relazione alla gestione delle istanze di interpello aventi a oggetto il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013.