La lotteria degli scontrini rientra nel nuovo piano antievasione del Governo e sarà regolarmente avviata, come stabilito dal Decreto Rilancio, il primo gennaio 2021, sebbene già dal primo dicembre 2020 sia attiva l’area del portale che consente di registrarsi con il proprio codice fiscale e generare il codice lotteria da mostrare all’esercente ogni volta che si effettua un acquisto o si riceve una prestazione di servizi. L’esercente, dal canto suo, prima di emettere lo scontrino elettronico, dovrà registrare il codice lotteria che verrà esibito dal consumatore e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.
Ma aderire alla lotteria degli scontrini per il commerciante o l’artigiano è un obbligo? Tali soggetti possono rifiutarsi di acquisire dal cliente il codice lotteria e comunicarlo all’amministrazione finanziaria? Sono previste sanzioni nei casi di mancata comunicazione dei dati alle Entrate?
E’ obbligatorio per chi effettua una vendita o esegue una prestazione di servizi dotarsi dei nuovi registratori di cassa abilitati alla lotteria degli scontrini?
Partiamo chiarendo che l’esercente (o l’artigiano) NON è obbligato ad acquisire il codice dal cliente né a trasmettere i dati relativi alla lotteria degli scontrini alle Entrate. Un esercente, dunque, può liberamente scegliere se aderire o meno all’iniziativa, infatti, sebbene, in un primo momento, il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 aveva previsto una sanzione da 100 a 500 euro a carico di chi avesse venduto o effettuato una prestazione in favore del cliente, qualora non avesse comunicato i dati della vendita o del servizio reso all’Agenzia delle Entrate, in sede di conversione del decreto fiscale, tale sanzione è stata depennata, ma è stata sostituita dalla possibilità per il cliente di segnalare, in modalità telematica, un siffatto rifiuto all’amministrazione finanziaria (si veda, in tal senso, l’art. 20 del decreto n. 124/2019 lett. c) e l’art. 13 del Provvedimento numero 80517 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, adottato d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate), attraverso una sezione dedicata del Portale lotteria, sia dall’area pubblica che privata.
E’ evidente che, nonostante la sanzione diretta sia stata espunta, una tale segnalazione potrebbe comunque essere utilizzata dalle Entrate per l’avvio di un’indagine ispettiva nei confronti dell’esercente, in quanto accenderà sullo stesso un faro di rischio evasione.
Recita infatti l’art. 20 del Decreto n. 124 citato, come novellato in sede di conversione in legge: «Nel caso in
cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione».
L’esercente dunque può sì rifiutarsi di acquisire il codice lotteria, ma si assume il rischio di un tale rifiuto, in quanto il cliente potrà, con una procedura alquanto semplice, segnalare il rigetto alle Entrate e da qui potrebbe partire un controllo fiscale nei confronti dell’esercente riottoso.
Adeguamento dei registratori di cassa alla lotteria degli scontrini
Se però al momento non sono previste sanzioni dirette per chi non acquisisce il codice lotteria dal cliente e non trasmette alle Entrate i dati relativi alla transazione effettuata, così non è per l’adeguamento dei registratori di cassa allo scontrino elettronico e quindi alla trasmissione dei dati relativi alla lotteria degli scontrini.
Entro il prossimo 1° gennaio, infatti, tutti gli esercenti devono possedere un registratore di cassa abilitato al regime dello scontrino elettronico e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’amministrazione finanziaria.
Nel caso in cui l’esercente non memorizzi o trasmetta telematicamente i corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati lacunosi o non reali, subirà le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).
In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.
Nei casi più gravi di recidiva, ossia quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro violazioni, commesse in giorni diversi, si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza ovvero dell’esercizio dell’attività stessa.
Chi, dunque, non abbia ancora acquistato un registratore telematico, ossia un registratore RT che abbia la capacità di connettersi a internet, deve procedere all’acquisto o se tecnicamente possibile aggiornare il software di quello in uso. Ci sono diversi modelli di RT a seconda di come ordinariamente viene svolta la propria attività (ad esempio RT fisso, RT portatile). Le caratteristiche tecniche che lo strumento deve possedere sono state indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016.
Il commerciante o l’artigiano sono quindi obbligati a consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, app, …) e collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico.
Coloro che non effettuano un rilevante numero di operazioni quotidiane e che sino ad oggi hanno compilato manualmente le ricevute, si pensi ad artigiani, idraulici, elettricisti, falegnami, potranno anche optare, anzichè per il nuovo registratore telematico, per la nuova procedura predisposta dall’Agenzia delle entrate.
A differenza del registratore RT in cui la connessione alla rete può essere attivata anche solo al momento della chiusura della cassa, nel caso dell’utilizzo della procedura web messa a disposizione dalle Entrate, occorre però avere la connessione alla rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione della ricevuta e, quindi, nel momento in cui si compie la prestazione o la transazione con il cliente.
Come suggerito dall’Agenzia delle Entrate, è possibile anche utilizzare entrambe le procedure, ossia avvalersi sia del registratore RT (ad esempio nel punto vendita ) e anche della procedura web, quest’ultima utile se si effettuano installazioni, riparazioni o, più in generale prestazioni nel domicilio del cliente, in tal caso, la procedura web consente di generare la ricevuta da rilasciare direttamente al cliente. Sarà poi il sistema dell’Agenzia delle Entrate a mostrare il totale dei corrispettivi nel portale Fatture e Corrispettivi sommando i corrispettivi trasmessi via RT e quelli rilevati dalla procedura web.