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Strutture ricettive e locazioni turistiche. In gazzetta il decreto che stabilisce come Ministero dell’interno, Entrate e Comuni incrociano i dati

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Strutture ricettive e locazioni turistiche. In gazzetta il decreto che stabilisce come Ministero dell’interno, Entrate e Comuni incrociano i dati

venerdì, 04 dicembre 2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso il decreto interministeriale del Mef e del Ministero dell’interno [Decreto 11 novembre 2020] che stabilisce criteri e modalità con cui quest’ultimo trasferirà all’Agenzia delle Entrate i dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e proprietari di case locate per brevi periodi relativamente all'imposta di soggiorno.


Come noto, i titolari delle strutture ricettive ed extraricettive, nonché i proprietari che affittano immobili per brevi periodi per finalità turistiche sono tenuti a versare l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno al Comune in cui svolgono tale attività (anche se in forma non professionale) e a comunicare, per finalità di sicurezza, al sistema “Alloggiati Web”, gestito dalle Questure territorialmente competenti, i nominativi delle persone ospitate nella struttura o nell’immobile locato, entro 24 ore dal loro arrivo.


L’art.13-quater comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito che il Ministero dell’interno deve trasmettere i dati risultanti dalle suddette comunicazioni, in forma anonima e aggregata, suddivisi per singola struttura ricettiva/extraricettiva e immobile locato all’Agenzia delle Entrate, la quale li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio e accertamento, ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Tali informazioni possono essere utilizzate anche dall’Amministrazione finanziaria, assieme a quelle trasmesse alla stessa dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (in altri termini le piattaforme di prenotazione online, compresi i portali telematici, tipo Booking, AirBnB, Expedia e simili) ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.


Il decreto interministeriale dell’11 novembre fissa i criteri e le modalità in cui il Ministero dell’interno dovrà effettuate la comunicazione di tali informazioni all’Agenzia delle Entrate in modo da rendere efficace l’incrocio dei dati trasmessi anche dagli intermediari immobiliari. Tali informazioni saranno inviate all’Amministrazione finanziaria in forma anonima e aggregata suddivisi per struttura o immobile locato; l’amministrazione finanziaria li renderà poi disponibili anche ai Comuni, i quali potranno utilizzarli per finalità di monitoraggio e controllo.

Ai fini dello scambio dei dati, ogni struttura ricettiva/extraricettiva e i proprietari o gestori di case e appartamenti sono identificati con un codice indicato dall’Allegato A al decreto che potrà essere aggiornato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentiti il Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno e sono pubblicati sui siti internet dell’Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze: rispettivamente www.agenziaentrate.gov.ite www.finanze.gov.it.


I dati trasmessi devono permettere che venga individuato il solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriori elementi identificativi, nonché i giorni di permanenza nella struttura/immobile, dichiarati dalla struttura o dal proprietario dell’immobile all’atto della registrazione nel sistema “Alloggiati Web”.


Il decreto interministeriale in esame stabilisce inoltre che il Ministero dell’interno è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati suddetti, con cadenza mensile, mentre l’Agenzia delle Entrate dovrà provvedere alla trasmissione dei dati ai Comuni interessati che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo, ogni sei mesi, nel dettaglio entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Per la trasmissione all’ente locale, l’Amministrazione finanziaria utilizzerà il Portale SIATELV2-Puntofisco.

Sul sito internet finanze.gov.it verrà messo a disposizione l’elenco dei Comuni che hanno istituito l’imposta o il contributo di soggiorno; tale elenco verrà aggiornato ogni qual volta eventuali altri Comuni dovessero istituire tassa o contributo di soggiorno.




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