 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
La sanzione del committente nelle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ha natura fiscale

News

Disposizioni in genere
torna alle news

La sanzione del committente nelle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ha natura fiscale

lunedì, 30 novembre 2020

Con la nota 25 novembre 2020, n. 1037, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene in materia di accertamenti riguardo eventuali illeciti posti a carico del committente negli appalti c.d. “labour intensive“.  

La normativa

L’art. 4 del D.L. n. 124/2019, ha introdotto l’art. 17-bis nel corpo del D.Lgs. n. 241/1997, che prevede nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti c.d. “labour intensive” per quanto riguarda le ritenute fiscali.   

In particolare, la disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i committenti “che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (…), trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute (…) è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.  

La disposizione prevede inoltre, in caso di violazione dei predetti obblighi, una sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio “ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa”.  

La violazione degli obblighi previsti in capo al committente è sanzionata con una somma pecuniaria pari a quella irrogata all’impresa affidataria per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.  

Tale somma, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E/2020, non è dovuta quando – nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli oneri imposti dai commi da 1 a 3 dell’art. 17-bis – l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa del  ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1992, per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo.

Ne deriva, quindi, che l’illecito a carico del committente si realizzi solo all’esito di tale ulteriore verifica negativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza fiscale.

Il parere dell’INL

Nel documento n. 1037/2020 in esame, si argomenta che gli obblighi di controllo del committente sono diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatane. Pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistente una competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Al contrario, la sanzione da irrogare nei confronti del committente, proprio perché contraddistinta dalla medesima ratio e, per di più, parametrata a quella prevista in capo all’appaltatore/affidatario, deve essere assoggettata allo stesso regime e alla identica procedura, secondo la disciplina prevista dal riferito D.Lgs. n. 472/1997, in materia di sanzioni tributarie.

Pertanto, conclude l’Ispettorato, non può configurarsi, in relazione alle violazioni di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera), alcuna competenza dell’INL né con riguardo al loro accertamento né ai fini dell'art. 17 e ss. della legge n. 689/1981.

 

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati