Con la Risposta a interpello 2 ottobre 2020, n. 431, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il titolare di una carta di credito, attivata su un conto corrente cointestato con la moglie a firme disgiunte, può effettuare con tale carta le spese detraibili riferite al coniuge senza che vada perso il diritto alla detrazione.
L’interpello
Nel caso di specie un contribuente è titolare presso un istituto di credito di un conto corrente cointestato con la moglie, a firme disgiunte, sul quale è emessa una sola carta di credito allo stesso intestata.
Le spese oggetto di detrazione fiscale del 19% vengono sostenute utilizzando tale conto corrente con mezzi di pagamento riconducibili alla persona che effettua la spesa stessa. In particolare, l'Istante utilizza la carta di credito e il coniuge dispone bonifici o emette assegni con la sua firma di traenza.
Sulla scorta della nuova normativa riguardante la tracciabilità dei pagamenti delle spese per le quali si ha diritto alle detrazioni fiscali, il contribuente chiede all’Amministrazione di sapere se sia possibile utilizzare la carta di credito a lui intestata per pagare spese riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione, dato che il conto corrente da cui viene effettuato il pagamento è cointestato.
Si assume al riguardo che l'art. 1, comma 679, della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai fini dell'IRPEF, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del D.P.R. n. 917/1987 (TUIR), spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, che fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
Per altri mezzi di pagamento si intendono quelli che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria (v. Risoluzione n. 108/E/2014).
Peraltro, l'indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione – spiega l’Agenzia - deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
L’obbligo relativo alle modalità di pagamento, non vale, come indicato nel successivo comma 680 della legge n. 160/2019, per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, o per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
L’obbligo di produzione documentale al CAF o al professionista, cui è tenuto il contribuente, può essere adempiuto con la prova cartacea della transazione, esibendo, tra l’altro, ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tali documenti, la tracciabilità del pagamento può essere attestata mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Nel caso in esame, l’Istante, conclude l’Agenzia, potrà senz’altro utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge con obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione. Ciò purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa.
In questo caso il conto cointestato soddisfa pienamente il requisito della corrispondenza fra titolare del documento di spesa e soggetto che ha sostenuto il costo del bene.