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Le somme corrisposte a seguito di conciliazione sono soggette a IVA

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Le somme corrisposte a seguito di conciliazione sono soggette a IVA

giovedì, 24 settembre 2020

Le somme corrisposte, in esito ad una proposta conciliativa, a titolo di “rimborso spese di ripristino per inadempienza contrattuale”, sono soggette a IVA, non potendo considerarsi escluse da imposta ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, per le spese legali addebitate al soccombente ed al medesimo restituite a seguito di pronuncia di grado successivo passata in giudicato, l’avvocato non può emettere nota di variazione in diminuzione nei confronti della controparte processuale al fine del recupero dell’IVA corrisposta.

Si tratta dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte agli interpelli n. 386 e 387 del 22 settembre 2020.

Nel caso oggetto della risposta n. 386/E/2020, l’istante, nell’ambito di un contenzioso relativo a pretesi danni cagionati ad un immobile di proprietà di una società e condotto in locazione, ha aderito, senza alcuna ammissione di responsabilità, al solo fine di chiudere bonariamente la vicenda, ad una proposta di conciliazione formulata dal giudice civile, ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.

L’Agenzia ha ritenuto che somme corrisposte, in esito alla proposta conciliativa, a titolo di “rimborso spese di ripristino per inadempienza contrattuale”, siano soggette a IVA, non potendo considerarsi escluse da imposta ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972

L’esclusione dalla base imponibile è prevista per le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, mentre la fattispecie rappresentata non rientra tra le operazioni riconducibili nell’ambito del contratto di mandato con rappresentanza, come disciplinato dall’art. 1704 c.c.

Inoltre, occorre considerare che nel verbale di conciliazione è espressamente previsto che il locatore ha rinunciato nei confronti dell’istante ad ogni altra pretesa fondata sull’inadempimento del contratto di locazione e che la suddetta rinuncia è risolutivamente condizionata al corretto e tempestivo adempimento della conciliazione.

Ad avviso dell’Agenzia, tale circostanza è indicata dell’esistenza del sinallagma tra la prestazione di servizi e la somma di denaro, rappresentando il nesso diretto tra l’impegno assunto dal locatore e la somma versata dall’istante, tale da giustificare l’imponibilità delle somme corrisposte in esito alla proposta conciliativa.

Il caso oggetto della risposta n. 387/E/2020 ha, invece, per oggetto gli effetti, dal punto di vista dell’IVA, della restituzione alla parte soccombente delle spese legali a seguito di pronuncia di grado successivo passata in giudicato.

Fermo restando che, nell’ipotesi descritta, l’avvocato difensore deve restituire le somme in questione alla parte soccombente nel primo grado di giudizio, per poi chiederle al proprio cliente, l’Agenzia ha escluso la possibilità di applicare la procedura di variazione in diminuzione dell’imposta di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, la quale presuppone la modifica del rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell’operazione imponibile. Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, in cui la provvista per il pagamento delle spese legali è stata fornita dal soccombente e non dal cliente, parte vittoriosa del precedente grado di giudizio.

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