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Stazione di ricarica auto elettrica. Esclusa l’IVA agevolata per gli acquisti dei soggetti disabili

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Stazione di ricarica auto elettrica. Esclusa l’IVA agevolata per gli acquisti dei soggetti disabili

venerdì, 18 settembre 2020

Con la “Risposta a interpello n. 334”, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per l’acquisto della stazione di ricarica di auto elettrica, da installare presso l’abitazione di un soggetto disabile, non si applica l’aliquota minima del 4%, ma l’aliquota ordinaria del 22%,  poiché tale “pezzo” non rappresenta un elemento destinato all’adattamento del veicolo utilizzato dal soggetto disabile.

La pronuncia ufficiale dell’Agenzia è scaturita da una specifica istanza formulata da un soggetto disabile che aveva acquistato un’automobile elettrica con l’applicazione dell’IVA al 4%, ai sensi del punto 31 della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA, così come modificato dell’art.53-bis del D.L. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019.

Il citato punto 31 prevede espressamente per l’acquisto degli autoveicoli elettrici con potenza non superiore a 150 kw l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%.

Il soggetto disabile ha avuto la necessità di acquistare anche una stazione di ricarica del proprio mezzo da installare nella sua abitazione e, ritenendo tale acquisto un elemento indispensabile per il funzionamento della propria auto, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate la conferma che anche per il predetto acquisto si applicasse l’IVA al 4%. 

Purtroppo, l’Agenzia ha risposto negativamente sostenendo l’applicazione dell’IVA con l’aliquota ordinaria del 22%. A tale conclusione l’Amministrazione è pervenuta dopo un articolato excursus normativo che evidenzia come la finalità della norma sia quella di agevolare esclusivamente il soggetto disabile e non altri. 

Le argomentazioni dell’Amministrazione precisano che l’applicazione dell’IVA al 4% per le cessioni o importazioni di veicoli, adattati alle persone con ridotte capacità motorie, era inizialmente prevista soltanto per i soggetti disabili muniti di patente speciale; successivamente tale agevolazione non è stata più subordinata al possesso della patente speciale ed è stata estesa anche all’acquisto di veicoli con motori ibridi ed elettrici.

 Riepilogando, l’attuale formulazione del citato punto 31 della Tabella A, Parte II, prevede l’aliquota Iva del 4% per le cessioni e importazioni di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo n. 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, “anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi”.

Il successivo punto 33 prevede che l’aliquota Iva del 4% sia applicabile anche alle cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati anche al punto 31.

Secondo l’Amministrazione, la stazione di ricarica, di cui all’istanza, non costituisce un pezzo esclusivo destinato all’adattamento del veicolo del disabile. 

Prendendo spunto dalla circolare n. 46 del 2001, l’Agenzia rileva che la logica del citato punto 33 è quella di agevolare solo i pezzi, i ricambi e gli accessori, propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile. 

Pertanto, se le apparecchiature si incorporano in un bene “comune” l’agevolazione spetta solo per i pezzi, le parti staccate, gli accessori, ecc., propri dell’adattamento. 

In buona sostanza la normativa rende manifesta la volontà di riferire l’agevolazione alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati esclusivamente come pezzi o parti staccate degli oggetti che costituiscono l’ausilio per il disabile.

Quindi, l’Agenzia ritiene che non può essere condivisa “la soluzione prospettata dall’istante in ordine alla possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 4% all’acquisto di una stazione di carica da installare presso la propria abitazione per ricaricare la propria auto elettrica, posto che la stazione di ricarica non costituisce un “pezzo” destinato all’adattamento del veicolo del disabile”; operativamente quindi agli acquisti di una stazione di ricarica di auto elettrica da parte di soggetti disabili va applicata l’IVA con l’aliquota ordinaria. 

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