L'art.125 del Dl Rilancio ha introdotto il credito d'imposta 2020 per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione atti a garantire la sicurezza sanitaria dei lavoratori.
Riassumendo:
- i soggetti aventi diritto dovevano inviare le comunicazioni telematica con l'indicazione delle spese sostenute entro lo scorso 7 settembre 2020;
- ad ogni beneficiario il credito d'imposta fruibile viene calcolato prendendo il 60% delle spese complessivamente dichiarate nella comunicazione moltiplicato per il 15,6423% (vedi Provvedimento Ade dell'11 settembre 2020);
- il credito fruibile verrà reso visibile ed disponibile nel cassetto fiscale del beneficiario;
- il credito potrà essere utilizzato in compensazione su Modello F24 telematico (disposizione già operativa) o utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di fruizione;
- in alternativa, tale credito, fino al 31 dicembre 2021, potrà essere oggetto di cessione a terzi con successiva facoltà di cessione, previa comunicazione dell'opzione. Il credito potrà essere ceduto anche ad intermediari finanziari ed istituti di credito.
Con la Risoluzione 52/E/2020 appena pubblicata dall'Agenzia delle Entrate viene istituito il codice tributo per poter utilizzare in compensazione su Modello F24 il suddetto credito. Il nuovo codice tributo è il seguente:
- 6917: Credito d'imposta sanificazione ed acquisto dispositivi di protezione - art.125 Dl 34/2020
Il codice tributo dovrà essere indicato nella sezione Erario, colonna Importi a credito compensati; nel caso di utilizzo indebito la somma dovrà essere riversata utilizzando lo stesso codice tributo inserito nella colonna Importi a debito versati. L'anno di riferimento è il 2020.