Operazioni di intermediazione rese tramite una piattaforma online, per l'acquisto di servizi di spedizione, da certificare con il rilascio di una fattura non trattandosi di un servizio elettronico come individuato dall'articolo 7, comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011.
Non può pertanto beneficiare dell’esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai fini fiscali, previsto in via generale per i servizi elettronici B2C. Inoltre, l’emissione di una fattura semplificata per documentare l’operazione non potrà non riportare il codice fiscale o la partita IVA dell’acquirente: l’alternatività di questi dati rispetto alle informazioni anagrafiche opera infatti solamente se si utilizzano tali valori secondo quanto prescritto dall’articolo 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Queste le indicazioni contenute nella risposta ad interpello n. 324/E pubblicata il 9 settembre 2020 dall’Agenzia delle entrate con cui la stessa si è soffermata nuovamente, dopo le precedenti ed analoghe considerazioni rese con le risoluzioni n. 133/E del 2004, n. 199/E del 2008 e con i principi di diritto n. 26 del 2019 e n. 3 del 2020, ampliando tuttavia l’analisi, in ragione dell’ulteriore quesito formulato dal contribuente, circa la certificazione di tali operazioni.
Istanza di interpello. La società istante, operante nel settore della logistica, avvalendosi di una piattaforma online, ha rappresentato di offrire anche un servizio di comparazione in tempo reale delle tariffe offerte dagli spedizionieri, permettendo all’utente di selezionare ed acquistare le spedizioni al migliore prezzo possibile. Se l'utente registrato intende acquistare un servizio di trasporto, tra quelli elencati in base ai parametri inseriti, manifesterà la volontà di perfezionare l’ordine il quale, una volta ricevuto, attiva un processo automatizzato con il quale viene trasmessa all’utente stesso una comunicazione via e-mail contenente le Condizioni Generali di contratto e le condizioni di trasporto dello spedizioniere prescelto. In alternativa, viene visualizzata una pagina web di conferma e riepilogo dell'ordine, stampabile, nella quale vengono riportati i relativi dati. Trascorse 72 ore dalla ricezione della comunicazione di riepilogo, e senza eventuali invii di messaggi di mancata accettazione da parte dell’operatore, l’ordine stesso si intende accettato. Per l’effetto, la società istante conclude, in nome e per conto dell’utente registrato, un contratto di trasporto con lo spedizioniere prescelto. Tramite l'Interfaccia web messa a disposizione, l’utente dovrà quindi corrispondere quanto dovuto al vettore partner prescelto oltre ad eventuali costi o oneri accessori applicabili. Questo corrispettivo si compone anche del costo per l'attività di supporto operativo fornita dalla Società, e di tutte le attività ad essa accessorie, nessuna esclusa. Quanto alla certificazione dell’operazione, la società istante parte dal presupposto che l’utilizzo di Internet, su cui viene offerto il servizio, non è funzionale solamente alla messa a disposizione di un mezzo di comunicazione alternativo a quelli tradizionali per la conclusione di contratti di trasporto: al contrario, la piattaforma web ed i servizi collegati rappresentano e costituiscono il mezzo per realizzare l’intera transazione commerciale. Di conseguenza, il primo quesito posto e la soluzione rappresentata vanno nella direzione di far rientrare i servizi offerti nella categoria di quelli elettronici B2C per i quali, l’articolo 7, comma 1 del Regolamento (UE) n. 282/2011 esclude l’obbligo di certificazione, con fattura, con scontrino o ricevuta fiscale. Ad ogni modo, in caso di risposta negativa al primo quesito, la società istante avrebbe voluto procedere alla emissione di fatture elettroniche semplificate, limitandosi ad indicare i dati anagrafici dell’utente e non anche il suo codice fiscale, o la partita IVA, in quanto l’articolo 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 li porrebbe in alternativa tra loro.
Risposta. L’Agenzia delle entrate ha configurato i servizi realizzati dall’operatore logistico tramite piattaforma web quali attività di intermediazione, in cui il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle domande degli utenti e di prenotazione delle spedizioni: di conseguenza, ne è stata esclusa la loro riconducibilità tra i servizi elettronici definiti, ai fini IVA, dall'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento d'esecuzione (UE) n. 282 del 2011 (come modificato dall'art. 1, paragrafo 1, n. 1), lett. b), punto i), del Regolamento 7 ottobre 2013, n. 1042/2013). Tale normativa, oltre a contenerne un elenco non esaustivo, li definisce come i servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. Nella risposta, l’Agenzia delle entrate richiama le Note esplicative della Commissione Europea relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, pubblicate il 3 aprile 2014, ricordando come le stesse precisino come nella definizione di "servizi prestati tramite mezzi elettronici" non rientra l'ammissione a determinati eventi e altri servizi di natura tangibile prenotati in linea. Tali servizi comprendono manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o manifestazioni affini, nonché soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini". Quindi la prenotazione in linea di "servizi tangibili" non rientra nella definizione di "servizi elettronici". Analogamente, vengono ricordate le precisazioni contenute nelle Linee Guida del Comitato IVA, aggiornate all'8 aprile 2020, in cui - nel definire che cosa si intende per "servizi forniti elettronicamente" - si specifica che, in generale, l'utilizzo di internet o di altre reti elettroniche, compiuto dalle controparti contrattuali, per comunicare in merito alle transazioni o per facilitare la negoziazione delle stesse, al pari dell'uso di un telefono o di un fax, non cambia la natura della transazione e non influisce sulle ordinarie disposizioni IVA applicabili. Ad esempio, quando le parti utilizzano semplicemente internet per trasmettere informazioni nel corso di una transazione commerciale (ad es. e-mail), ciò non cambia la natura di tale transazione. Ciò differisce da una fornitura che, per poter essere concretamente eseguita, dipende completamente da internet, ad esempio, ricerca e recupero di informazioni da un database senza alcun intervento umano (come indicato a pag. 101 delle Linee Guida del Comitato IVA). Nella situazione prospettata nell’interpello, e della normativa di riferimento, ad avviso dell’Agenzia delle entrate l'applicazione informatica, funzionale in sostanza a consentire la stipula di contratti di spedizione o trasporto per gli utenti interessati, configura uno dei "servizi affini", di natura tangibile e, in quanto tale, non risulta qualificabile come "servizio elettronico", ma è stata invece ricondotta alle prestazioni di servizi rese da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui.
Per l’effetto i servizi offerti, in quanto diversi da quelli elettronici, non possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e certificazione.
Quando all’ulteriore quesito circa l’emissione di una fattura elettronica semplificata, l’Agenzia delle entrate ha precisato come il tracciato xml non potrà riportare codice fiscale o partita IVA dell’acquirente: si tratta infatti di elementi, oltre che normativamente previsti in alternativa ai dati anagrafici completi dello stesso, sono in ogni caso funzionali tecnicamente al corretto indirizzamento e consegna del documento al destinatario. Infatti come indicato nelle regole tecniche e procedurali circa l’obbligo di fatturazione elettronica, in tutte le fatture occorre indicare il numero di partita IVA o il codice fiscale del committente/cessionario in quanto permettono di individuare il committente/cessionario, permettendo così di rendergli disponibile la fattura: l’assenza di uno dei predetti dati determinerà lo scarto del documento.