Ai fini dell’erogazione del rimborso IVA, è possibile apporre il visto di conformità in sede di dichiarazione integrativa anche se i presupposti di cui all’art. 38-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 si siano manifestati successivamente alla dichiarazione originaria e l’istante abbia già ricevuto la richiesta di garanzia finanziaria a conclusione dell’attività di verifica condotta dall’Agenzia delle Entrate in merito alla richiesta di rimborso effettuata con la dichiarazione originaria, oggetto di successiva rettifica.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 292 del 31 agosto 2020.
Nel caso di specie, l’istante ha chiesto il rimborso dei crediti IVA emergenti da alcune dichiarazioni annuali e l’Ufficio, ai fini dell’erogazione del rimborso, ha preteso la garanzia finanziaria di cui all’art. 38-bis, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (fideiussione, polizza fideiussoria o cauzione in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato).
L’istante, tuttavia, ha inteso avvalersi dell’art 38-bis, commi 3 e 6, del D.P.R. n. 633/1972, che prevede l’apposizione del visto di conformità in luogo della prestazione della garanzia finanziaria.
A tal fine, considerato che l’istante non aveva apposto il visto di conformità in relazione al credito IVA esposto nelle dichiarazioni annuali, è sorto il dubbio se sia possibile avvalersi dell’istituto della dichiarazione integrativa, di cui all’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, per consentire l’apposizione ex post del visto di conformità ed ottenere il rimborso dell’IVA senza dare seguito alla richiesta di garanzia pervenute dall’Ufficio.
Più in particolare, il dubbio interpretativo sollevato dall’istante è se il visto di conformità possa essere apposto in sede di dichiarazione integrativa ai fini dell’ottenimento del rimborso laddove:
- i presupposti di cui all’art. 38-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 si siano manifestati successivamente alla dichiarazione originaria;
- l’istante abbia già ricevuto la richiesta di garanzia prevista dal comma 4 dello stesso art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, a conclusione dell’attività di verifica condotta dall’Agenzia delle Entrate in merito alla richiesta di rimborso IVA effettuata con la dichiarazione originaria, oggetto di successiva rettifica.
Nell’esaminare la questione, l’Agenzia ha confermato la possibilità, ai fini dell’erogazione del rimborso IVA, di apporre il visto di conformità in sede di dichiarazione integrativa nel rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 ed ha altresì ribadito, in linea con quanto già precisato nella circolare n. 33/E/2016 (§ 4), che l’apposizione del visto di conformità legittima l’ottenimento del rimborso se, nei due anni antecedenti la richiesta, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica:
- impugnati con esito favorevole, dando luogo a sentenze passate in giudicato; ovvero
- oggetto di annullamento in autotutela, ovvero di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione.
Nei casi esposti non ricorre, cioè, la specifica situazione di rischio prevista dall’art. 38-bis, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, che esclude l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa della dichiarazione da parte dell’organo di controllo contabile) ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA per i soggetti passivi nei confronti dei quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- al 10% degli importi dichiarati se non superiori a 150.000,00 euro;
- al 5% degli importi dichiarati se superiori a 150.000,00 euro, ma non a 1.500.000,00 euro;
- all’1% degli importi dichiarati o, comunque, a 150.000,00 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000,00 euro.