Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 8115 pubblicata il 14 agosto 2020 risponde ad un quesito specifico: una impresa sociale può avere la forma giuridica prevista dall’articolo 2463 bis del Codice Civile ossia la società a responsabilità limitata semplificata? A questa domanda il Ministero risponde in modo affermativo perché non è la forma giuridica che è importante bensì lo svolgimento in via stabile e principale di una attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro che svolga finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando al tempo stesso modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo al tempo stesso il più ampio coinvolgimento sia dei lavoratori, sia degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Preliminarmente va detto che una “impresa sociale” non è un soggetto giuridico a sé stante ma è una qualifica normativa che tutti i soggetti privati collettivi possono acquisire purché in possesso dei requisiti essenziali richiesti dalle disposizioni del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.
Una srl semplificata deve essere obbligatoriamente redatta secondo il modello standard contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 23 giugno 2012 n. 138 redatto di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico)
Una impresa sociale deve invece contenere le indicazioni obbligatorie contenute nel D.Lgs 112/2017 di seguito riportate:
- la tipologia di impresa e quanto specificamente previsto per il tipo di organizzazione prescelta;
- il carattere sociale dell’impresa;
- l’oggetto sociale (in particolare se esso consista nello svolgimento in forma di impresa e in via prevalente di attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, ovvero se riguardi l’inserimento lavorativo ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 5;
- l’assenza di scopo di lucro (art. 5, comma 1);
- il riferimento all’impresa sociale nella denominazione della società (art. 6);
- le regole per l’individuazione e la nomina dei componenti degli organi sociali e i requisiti di questi ultimi (art. 7);
- le modalità di ammissione ed esclusione di soci e associati e le caratteristiche del rapporto sociale, esplicitando così l’assenza di discriminazioni (art. 8);
- la nomina, le caratteristiche e i compiti dell’organo di controllo della società (art. 10);
- i casi e le modalità di partecipazione dei lavoratori e degli utenti all’assemblea dei soci nonché gli eventuali ulteriori contenuti (articolo 11);
- le disposizioni da adottare in caso di devoluzione del patrimonio.
Come indicato nella Circolare 3657 del 2 gennaio 2013 del Ministero dello sviluppo economico, l’atto costitutivo e lo statuto delle srl semplificate possono essere integrate dalla volontà negoziale delle parti consentendo quindi la fusione degli elementi necessari della srl semplificata con gli elementi necessari perché essa possa qualificarsi impresa sociale.
In sede di iscrizione della società presso l’apposita sezione del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, sarà la Camera di Commercio stessa a verificare la presenza nell'atto costitutivo dei contenuti obbligatori previsti sia per la srl semplificata sia per l’impresa sociale.
Il Ministero chiude la nota con ancora due considerazioni:
- all’atto della costituzione della srl per legge è stabilito non sono dovute le spese notarili: tuttavia, poiché la creazione di una impresa sociale attraverso la forma giuridica di una srl semplificata necessita di una robusta integrazione delle clausole contenute nello statuto, il Ministero ritiene inapplicabile la norma che prevede l’azzeramento degli onorari professionali del notaio;
- la realizzazione di una impresa sociale attraverso la forma giuridica di una srl semplificata non è ostacolata dalla condizione che la srl semplificata può essere costituita con un capitale sociale di un euro in quanto per costituire una impresa sociale non è necessario un capitale iniziale minimo.