Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate con istanza di interpello, vengono eseguiti:
- lavori di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" su un immobile, comportante la demolizione e ricostruzione con stessa sagoma dell'edificio preesistente (iniziati nel 2019 e per i quali è stato raggiunto il limite di spesa di euro 96.000 ammesso alla detrazione);
- lavori di nuova costruzione di una autorimessa pertinenziale, da eseguire nel 2020, attraverso la presentazione di una nuova pratica edilizia.
Con la Risposta n. 285 del 28.8.2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per verificare i limiti di spesa applicabili occorre stabilire se si tratti di interventi autonomi, a tal fine tenendo conto che l'intervento, per essere considerato autonomamente detraibile, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria circolare 24.04.2015 n. 17 (risposta 3.2), nella quale chiariva che l’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori.
Rispettate tali condizioni, l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti previsti: nel caso in esame, quindi, se l’intervento di costruzione dell'autorimessa pertinenziale è effettivamente autonomo rispetto a quello di ristrutturazione realizzato sull'immobile principale, non rileva il fatto che quest'ultimo non sia stato ancora completato.
Nei casi in cui invece non si sia in presenza di autonomi interventi, occorre ricordare che, secondo le regole stabilite dall’articolo 16-bis del TUIR:
- spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50% (attualmente) delle spese sostenute, calcolata su di un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per immobile, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;
- il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale, riguarda il singolo immobile e va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio;
- qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.