I corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing sono da assoggettare a tassazione; questo è quanto è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Risposta n. 209.
Nel caso in esame un libero professionista, che aveva stipulato un contratto di leasing immobiliare finalizzato all'acquisto dell'immobile ove esercita l'attività professionale, si è trovato nella condizione di dover cedere il contratto di leasing in quanto, a partire dal 1° gennaio 2020, l'attività professionale è proseguita in forma associata (tramite la costituzione di una associazione professionale) e non più individuale (partita iva individuale cessata).
Tale cessione, sulla base di quanto disposto dalla Legge 248/2006, è un'operazione da assoggettare a tassazione e che rientra, quindi, nella sfera della determinazione del reddito da lavoro autonomo.
In particolare, il riferimento è l'art. 54, comma 1-quater del Tuir che stabilisce che concorrono a "formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica professionale".
Per "elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica professionale" il legislatore intende tutti quegli elementi la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell'ambito della normale attività professionale. Tra questi elementi, l'amministrazione finanziaria inserisce anche la cessione di un contratto di leasing immobiliare.