Con Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34/E, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dell’applicabilità delle detrazioni per riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) e per interventi antisismici (c.d. sisma bonus) agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali, riconoscendo la diversa soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità rispetto ai propri precedenti di prassi al fine di ammettere l’ecobonus e il sismabonus per tutti gli interventi effettuati dalle imprese.
L’interpello
Si premette che in base all’art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006, pro-tempore vigente, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Con Risoluzione n. 303/E/2008, l’Agenzia delle Entrate aveva escluso la possibilità di beneficiare dell’ecobonus per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che eseguono interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.
Con successiva Risoluzione n. 340/E/2008, per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari di reddito d’impresa, si era ritenuto che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. È stato conseguentemente escluso il riconoscimento del beneficio in esame ad una società esercente attività di pura locazione, in relazione ad interventi eseguiti su immobili adibiti alla locazione abitativa, poiché costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali.
La tesi erariale ha generato un vasto contenzioso, che ne ha visto la soccombenza in numerose vertenze.
Atteso che nessuna norma espressamente esclude la possibilità di beneficiare del bonus energia nei richiamati casi, la Corte di Cassazione ha statuito che il beneficio fiscale de quo, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi (cfr. Cass. n. 19815/2019, n. 19816/2019, n. 29162/2019, n. 29164/2019) ovvero su edifici riassegnati ai soci (Cass. n. 29163/2019).
D’altra parte, secondo la Suprema Corte, la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non è contemplata dall’art. 1, comma 344, legge n. 296/2006.
Sulla scorta dei descritti arresti giurisprudenziali, con la Risoluzione n. 34/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006 (e successive modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’art. 16, comma 1-bis e ss., del D.L. n. 63/2013 (legge n. 90/2013), c.d. “sisma bonus”.