Con la Risposta a istanza di consulenza giuridica 24 giugno 2020, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimento sulle detrazione per le spese sostenute per le prestazioni del massofisioterapista e sul regime IVA delle stesse prestazioni.
La questione
Una Federazione ha chiesto chiarimenti in merito alle corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 (imposte sui redditi) e all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (IVA).
A seguito del mutato quadro normativo di riferimento – in base al quale il massofisioterapista che svolge o abbia svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, deve iscriversi, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione -, l’Agenzia conferma che le prestazioni erogate dal massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al D.M. 9 agosto 2019, sono da considerarsi di carattere sanitario, considerato anche che attualmente la giurisprudenza amministrativa (v. Cons. di Stato n. 3325/2013; n. 2571/2018), colloca il massofisioterapista post 1999 tra gli operatori di interesse sanitario, e dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione IRPEF di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Inoltre, in relazione alla data di decorrenza del riconoscimento della detrazione stessa, si ritiene che l’iscrizione del singolo operatore negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al D.M. 9 agosto 2019, sia il termine più congruo per la fattispecie in esame.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive, entro il 30 giugno 2020 (termine così modificato dalla legge di conversione n. 8/2020 del D.L. n. 2/2019), nei sopra richiamati elenchi speciali ad esaurimento “sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione d’imposta prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR. In altri termini, la detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale.
Per quanto invece riguarda il trattamento ai fini IVA delle prestazioni rese dal massofisioterapista, viene fatto presente che il contesto normativo rappresentato risulta allo stato invariato e, pertanto, rimangono valide le indicazioni già fornite dalla Risoluzione n. 96/E/2012, secondo cui è applicabile il regime di esenzione solo ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.