La società incorporante non può applicare la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo dal 2020 se non possiede la maggioranza delle azioni delle società incorporate almeno dal 1° luglio 2019. Anche se i soci e le partecipazioni da questi detenute sono gli stessi, non si configura un passaggio senza soluzione di continuità nella posizione giuridica di controllo.
A chiarirlo è la risposta all’interpello n. 187 del 12 giugno 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all’ambito applicativo della procedura che consente alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti.
Nelle operazioni straordinarie e nelle altre trasformazioni sostanziali soggettive si applica, ai fini IVA, il principio di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione o trasformazione, che deve essere coordinato con la speciale disciplina della liquidazione IVA di gruppo.
In particolare, il generale principio del subentro nelle posizioni giuridiche del dante causa trova applicazione nell’ambito della disciplina dell’IVA di gruppo valutando, di volta in volta, il singolo caso alla luce non solo della finalità della normativa in materia, ma anche della sussistenza dei requisiti di controllo societario da un punto di vista quantitativo e temporale.
Nel caso di specie, le società che intendono aderire alla liquidazione IVA di gruppo erano controllate direttamente e indirettamente – sin da una data antecedente al 1° luglio 2019 – dai due soci in misura paritaria del 50%, mentre l’istante, fino all’operazione di fusione per incorporazione ed al conferimento delle partecipazioni, non aveva alcun controllo – diretto o indiretto – delle altre società.
È solo per effetto dell’operazione di fusione con BETA, nel mese di novembre 2019, e del conferimento delle partecipazioni da parte dei due soci, anch’esso avvenuto nel mese di novembre 2019, che l’istante è subentrato senza soluzione di continuità nel controllo delle società già controllate da BETA ed ha acquisito il controllo di maggioranza nelle società GAMMA e DELTA.
Mancando, dunque, il possesso – anche indiretto – della maggioranza delle azioni di GAMMA e DELTA per il periodo di tempo necessario a soddisfare il requisito temporale previsto dall’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 (almeno dal 1° luglio 2019) e non configurandosi un passaggio senza soluzione di continuità nella posizione giuridica di controllo – come invece è accaduto con riferimento alle società controllate da BETA per effetto dell’operazione di fusione per incorporazione – non ricorrono i presupposti per consentire a GAMMA e DELTA di accedere alla liquidazione IVA di gruppo già a partire dal 2020.