Negli scambi di partecipazioni tramite conferimento – art. 177 co. 2 TUIR, c.d. “realizzo controllato” - non si configura un regime di neutralità fiscale in senso proprio, bensì un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente. In applicazione di tale criterio, non emerge alcuna plusvalenza imponibile se il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulta pari all’ultimo valore fiscale – presso ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita (c.d. “neutralità indotta”).
Con la recente risposta ad interpello n. 170 del 09.06.2020 l’Agenzia ha fornito chiarimenti circa la potenziale “abusività” di una riorganizzazione aziendale attuata mediante il conferimento contestuale di partecipazioni a realizzo controllato da parte di persone fisiche in una “newco” società di capitali.
Nel caso di specie, le varie persone fisiche costituenti parte della compagine partecipativa di una società intendevano costituire una newco holding avente forma giuridica di società di capitali, cui trasferire le proprie azioni (corrispondente al 57,277% del capitale), ricevendone in cambio proporzionali quote della holding.
Per effetto di tale operazione, la holding avrebbe detenuto una percentuale di partecipazione nella società pari al 57,277% per cento, rappresentativa della maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
L’Agenzia ha fatto presente che:
- il conferimento in regime di realizzo controllato si rende applicabile anche ai soggetti (conferenti) non imprenditori;
- il requisito del controllo rileva solo in relazione al soggetto conferitario che acquista la partecipazione;
- il requisito del controllo civilistico può essere validamente integrato anche se l'acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita, purché sia unitario e contestuale, attraverso un progetto ordinario di acquisizione della partecipazione e avente ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata.
L'operazione di conferimento non appariva idonea a produrre un vantaggio fiscale in contrasto con norme o principi dell'ordinamento, né con la ratio della norma applicata. La neutralità fiscale è infatti – ha osservato l’Agenzia - un effetto implicitamente previsto dal legislatore che ha così inteso agevolare le riorganizzazioni societarie, sia tra soggetti terzi che all'interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di governance.
Per quanto poi riguarda il settore impositivo dell’imposta di registro, l'operazione di conferimento va assoggettata a registrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, con applicazione dell'imposta nella misura fissa di euro 200.
Infine, per quanto riguarda l'imposta sulle transazioni finanziarie (art. 1, commi da 491 a 500, legge 24.12.2012, n. 228), secondo l’Agenzia l'operazione rientrava nei casi di esclusione disciplinati dal D.M. 21.02.2013.
L’esclusione da questa imposta è subordinata alla ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. b) della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12.02.2008:
- la società conferitaria deve ricevere partecipazioni che conferiscano la maggioranza dei diritti di voto;
- il soggetto conferente deve ricevere in cambio, almeno in parte, partecipazioni della società conferitaria.