L’art. 72, comma 2, del D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio apporta importanti novità per il bonus del servizio di baby-sitting per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.
Le novità nel D.L. Rilancio
L’art. 72, comma 2, del d.l. 34/2020 modifica l’art. 25, comma 3, della l. 27/2020, c.d. Cura Italia, prevedendo per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età in alternativa alla prestazione del congedo straordinario, che è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro. Tale disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ai fini dell'accesso al suddetto bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa stabilita, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.