L’emissione degli utility token, per l’accesso ai servizi della blockchain, utilizzarne il software e il logo e svolgere l’attività di “nodo validatore”, dà luogo ad una prestazione di servizi soggetta a IVA che assume rilevanza con il pagamento.
È la risposta all’interpello n. 110 del 20 aprile 2020, resa dall’Agenzia delle Entrate per chiarire il trattamento IVA della cessione di utility token, da parte di una start-up, ad un consorzio che li acquista per conto dei consorziati intenzionati ad operare come gestori dei “nodi validatori” (miner), cioè dei nodi della rete utilizzata per validare le transazioni basate sulla tecnologia blockchain, che permette alle imprese ad essa collegate di firmare, criptare e scambiare tra loro documenti commerciali in forma digitale (ordini, conferme, documenti di trasporto, fatture, ecc.), dei quali sono garantiti la paternità, la non ripudiabilità e l’integrità.
Le imprese che intendono gestire un nodo della rete per validare le transazioni devono avere a disposizione un quantitativo minimo di token emessi dalla start-up, vincolandolo a garanzia della correttezza della propria attività di validazione. Fino ad una data determinata, i token possono essere acquistati direttamente dai “nodi validatori” tramite il consorzio, per poi essere possibile soltanto presso i “digital exchange” o tramite scambio diretto con altri soggetti.
La start-up è dell’avviso che i propri token abbiano natura ibrida, in quanto possono essere inquadrati sia come “utility token”, nella misura in cui siano utilizzabili per usufruire dei servizi della piattaforma (con contenuto assimilabile a quello dei voucher ), sia come “currency token”, se ed in quanto saranno scambiati e fungere da mezzo di pagamento per acquistare beni o servizi sul mercato (assimilabili alla moneta virtuale o criptovaluta).
In ogni caso, la start-up ritiene che i trasferimenti dei token in oggetto debbano considerarsi esclusi da IVA, in quanto – come utility token – rientrano nelle previsioni dell’art. 6-quater, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, mentre – nella seconda ipotesi (currency token) – costituiscono “cessioni di denaro”, ex art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
La cessione dei token comporta, inoltre, il divieto di detrazione dell’IVA, a norma dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, sull’acquisto di beni e servizi direttamente afferenti le operazioni escluse dal tributo.
Nell’analizzare il caso esposto, l’Agenzia delle Entrate ha, innanzi tutto, ricordato che un token è sostanzialmente un gettone virtuale il cui valore è deciso dal soggetto che lo emette – in genere una start-up – e che vale solo all’interno di un determinato contesto, creato dall’emittente e al quale aderiscono su base volontaria tutti coloro che intendono utilizzare il token secondo gli scopi, il contenuto e le conseguenze stabiliti dall’emittente.
Dalle clausole contrattuali, si desume che in sede di emissione, i token in oggetto presentano le caratteristiche degli utility token, rappresentativi di diritti diversi collegati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (es. licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo), in quanto è solo a seguito del loro acquisto che diventa possibile accedere ai servizi della blockchain, utilizzarne il software e il logo e svolgere l’attività di nodo validatore.
In sostanza, l’acquirente (nella specie, il consorzio) paga una commissione alla start-up per ottenere gli utility token necessari per svolgere l’attività di miner, per cui – secondo l’Agenzia delle Entrate – la cessione dei token dà luogo ad una prestazione di servizi soggetta a IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che assume rilevanza con il pagamento della commissione.