Con la risposta all’istanza di interpello n. 35 del 2020, l’Amministrazione finanziaria si è espressa in tema di IVA relativamente a servizi di organizzazione di eventi e sponsorizzazione.
In particolare, un soggetto passivo comunitario (istante) avente sede in Germania ha organizzato un evento (conferenza) sul territorio nazionale, acquistando, senza applicazione dell’IVA in fattura, i necessari servizi logistici, amministrativi e tecnici da un soggetto avente sede in Italia; l’istante chiede se sia corretto che l’operatore italiano emetta fatture senza IVA.
I fondi necessari per coprire i costi dei servizi provenivano da sponsorizzazioni di aziende, soprattutto italiane, a fronte dei quali l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se sia corretto emettere fatture senza applicazione dell’IVA, secondo il meccanismo del reverse charge.
L’Amministrazione finanziaria sottolinea che, secondo l’articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato oppure quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Le prestazioni di servizi rese a favore dei soggetti che organizzano un evento, nonché quelle connesse all’allestimento degli stand fieristici sono assimilate, sotto il profilo IVA, ai servizi finalizzati alla predisposizione di seminari e meeting. Pertanto, trova applicazione la regola della rilevanza territoriale nel Paese del committente.
In sintesi, laddove il committente sia un soggetto passivo comunitario ed il prestatore del servizio sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, non si realizza il presupposto della territorialità.
Viceversa, per quanto riguarda il trattamento IVA relativo ai servizi di sponsorizzazione, che, di fatto, finanziano l’evento, l’Amministrazione finanziaria ritiene che, essendo effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta nazionali, le operazioni siano rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia e debbano essere assoggettate all’aliquota ordinaria vigente al momento di effettuazione delle medesime. In tale ipotesi, è, altresì, applicabile l’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.